| (Modalità della votazione).
1. Il luogo, il giorno e l'orario della votazione sono
stabiliti dal comitato elettorale, previo accordo con la
direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli
aventi diritto l'esercizio del voto.
Pag. 14
2. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei
votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di
votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per
conservare, sotto ogni aspetto, la segreteza del voto.
3. Luogo, giorno ed orario di votazione devono essere
portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante
comunicazione negli albi esistenti presso le aziende, almeno
otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
| |