| (Sanzioni disciplinari).
1. All'iscritto all'albo che si renda colpevole di abuso o
mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si
comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro
professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere
inflitta da
Pag. 16
parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una
delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) avvertimento;
b) censura;
c) sospensione dall'esercizio professionale per un
periodo non superiore ad un anno;
d) radiazione.
2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale
previsti dal codice penale, comporta la sospensione
dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni
nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale
ipotesi, la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è
revocata con provvedimento del presidente del consiglio
dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le
somme dovute.
3. La radiazione è pronunciata di diritto quando
l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato
condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato
non colposo.
4. Chi è stato radiato dall'albo ai sensi del comma 3 può,
a domanda, esservi di nuovo iscritto, quando ha ottenuto la
riabilitazione giusta le norme di procedura penale.
5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o
provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo
15.
| |