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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1311
DDL0076-0027
Progetto di legge Camera n. 76 - testo presentato - (DDL12-76)
(suddiviso in 32 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C76. TESTIPDL
...C76.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 25.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC76 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Procedimento disciplinare).
    1.  Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia
  il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del
  procuratore della Repubblica competente per territorio.
    2.  Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza
  la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito
  a presentarsi, entro un termine che non può essere inferiore a
  trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere
  sentito.  L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un
  legale.
 
                              Pag. 17
 
    3.  Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni
  all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente
  per territorio.
    4.  In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai
  commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento
  per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed
  all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-76 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0076 TOTPAG=0020 TOTDOC=0032 NDOC=0027 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=027 PAGFIN=0017 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=007600 00 FASCIDC=12DDL0076 SORTNAV=0007600 000 00000 ZZDDLC76 NDOC0027 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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