| (Consiglio nazionale dell'ordine).
1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai
presidenti dei consigli regionali, dei consigli provinciali,
limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, e delle
sedi provinciali di cui all'articolo 4. Esso dura in carica
tre anni.
2. Il Consiglio nazionale dell'ordine è convocato per la
prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.
3. Il Consiglio nazionale dell'ordine elegge al suo interno
un presidente, un vice presidente, un segretario e un
tesoriere.
4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed
esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o
da altre norme, ovvero dal consiglio.
5. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal
vice presidente.
6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti
funzioni:
a) adotta il regolamento interno, che disciplina il
funzionamento dell'ordine;
b) provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e
immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale
dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
c) predispone ed aggiorna il codice deontologico,
vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone
all'approvazione per referendum agli stessi;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle
disposizioni concernenti la professione
Pag. 18
relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
e) designa, a richiesta, i rappresentanti
dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello
nazionale, ove sono richiesti;
f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici
ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di
istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;
g) propone le tabelle delle tariffe professionali
degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri
per il rimborso delle spese, da approvare con decreto del
Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro
dell'ambiente;
h) determina i contributi annuali da corrispondere
da parte degli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il
rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli
onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei
limiti necessari per coprire le spese per una regolare
gestione dell'ordine.
| |