| (Abilitazione all'esercizio della professione).
1. Per l'abilitazione all'esercizio dell'attività
professionale di dottore naturalista è previsto un esame di
Stato cui sono ammessi i laureati in scienze naturali ed i
laureati in scienze ambientali che dimostrino di aver svolto,
dopo la laurea, effettiva pratica professionale per un periodo
di almeno due anni o uno studio naturalistico applicativo. La
documentazione di tale pratica professionale o di tale studio
deve essere avallata da un istituto o da un
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dipartimento universitario, oppure da un ente pubblico,
oppure da uno studio professionale riconosciuto.
2. Possono essere altresì ammessi all'esame di Stato di cui
al comma 1, i farmacisti, i biologi, i chimici, i geologi, i
dottori agronomi e i dottori forestali iscritti nei rispettivi
albi professionali che abbiano esercitato effettivamente in
modo continuativo, per un periodo non inferiore a tre anni, le
attività di cui all'articolo 2, che ne facciano domanda entro
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. L'iscrizione nell'albo dei dottori naturalisti comporta
la cancellazione dall'albo di originaria appartenenza.
4. I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
dell'attività professionale di dottore naturalista sono
determinati con regolamento approvato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del
Consiglio universitario nazionale, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, sentito il Ministro dell'ambiente ed il
Consiglio universitario nazionale, provvede ad aggiornare e
integrare i corsi di laurea in scienze naturali e in scienze
ambientali ai fini dell'esercizio delle competenze di cui
all'articolo 2.
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