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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1314
DDL0076-0030
Progetto di legge Camera n. 76 - testo presentato - (DDL12-76)
(suddiviso in 32 Unità Documento)
Unità Documento n.30 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C76. TESTIPDL
...C76.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 28.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC76 ZZ12 ZZPD ZZPR
       (Abilitazione all'esercizio della professione).
    1.  Per l'abilitazione all'esercizio dell'attività
  professionale di dottore naturalista è previsto un esame di
  Stato cui sono ammessi i laureati in scienze naturali ed i
  laureati in scienze ambientali che dimostrino di aver svolto,
  dopo la laurea, effettiva pratica professionale per un periodo
  di almeno due anni o uno studio naturalistico applicativo.  La
  documentazione di tale pratica professionale o di tale studio
  deve essere avallata da un istituto o da un
 
                              Pag. 19
 
  dipartimento universitario, oppure da un ente pubblico,
  oppure da uno studio professionale riconosciuto.
    2.  Possono essere altresì ammessi all'esame di Stato di cui
  al comma 1, i farmacisti, i biologi, i chimici, i geologi, i
  dottori agronomi e i dottori forestali iscritti nei rispettivi
  albi professionali che abbiano esercitato effettivamente in
  modo continuativo, per un periodo non inferiore a tre anni, le
  attività di cui all'articolo 2, che ne facciano domanda entro
  il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.
    3.  L'iscrizione nell'albo dei dottori naturalisti comporta
  la cancellazione dall'albo di originaria appartenenza.
    4.  I programmi e le modalità di ammissione e di svolgimento
  dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
  dell'attività professionale di dottore naturalista sono
  determinati con regolamento approvato con decreto del Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di
  concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del
  Consiglio universitario nazionale, entro un anno dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.
    5.  Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
  e tecnologica, sentito il Ministro dell'ambiente ed il
  Consiglio universitario nazionale, provvede ad aggiornare e
  integrare i corsi di laurea in scienze naturali e in scienze
  ambientali ai fini dell'esercizio delle competenze di cui
  all'articolo 2.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-76 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0076 TOTPAG=0020 TOTDOC=0032 NDOC=0030 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=024 PAGFIN=0019 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=007600 00 FASCIDC=12DDL0076 SORTNAV=0007600 000 00000 ZZDDLC76 NDOC0030 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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