| (Formazione dell'albo provvisorio).
1. Nella prima applicazione della presente legge, una
commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e
giustizia provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge stessa, alla formazione di un albo
nazionale provvisorio e alla sua tenuta fino all'insediamento
dei consigli dell'ordine. Con lo stesso
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decreto sono fissate le modalità per la formazione dell'albo
provvisorio.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il
Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato
di Corte di cassazione, che la presiede, e da sei membri di
riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto
della professione di dottore naturalista oppure che siano
titolari di cattedra o incaricati in una delle discipline di
base o con applicazione professionale nel settore
naturalistico ed ecologico del corso di laurea in scienze
naturali. Sono addetti all'ufficio di segreteria della
commissione magistrati e funzionari del Ministero di grazia e
giustizia.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa
le veci il membro più anziano per età.
4. Le domande per l'iscrizione nell'albo provvisorio vanno
dirette dagli interessati, fino all'insediamento dei consigli
dell'ordine, al Ministero di grazia e giustizia, Ufficio
libere professioni della Direzione generale degli affari
civili e delle libere professioni.
5. La commissione delibera con la presenza di almeno
quattro membri, in essi compreso il presidente o chi ne fa le
veci.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
7. La commissione, completata la formazione dell'albo
provvisorio, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso
il Ministero di grazia e giustizia, che ne dispone la
pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero.
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