| 1. L'elargizione di cui all'articolo 4 e l'opzione di cui
all'articolo 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si
applicano anche ai componenti le famiglie di coloro che hanno
perso la vita in occasione del disastro aereo occorso il 27
giugno 1980 nella zona di Ustica all'aeromobile DC 9
della società ITAVIA durante il volo di linea
BolognaPalermo.
2. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al
comma 1, nonché della determinazione della cumulabilità del
benificio si applicano gli articoli 6, 10, 13 e 16 della legge
20 ottobre 1990, n. 302. Il termine di cui all'articolo 6
della citata legge n. 302 del 1990 è fissato, ai fini della
presente legge, in novanta giorni dalla data della sua entrata
in vigore.
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