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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1322
DDL0078-0002
Progetto di legge Camera n. 78 - testo presentato - (DDL12-78)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C78. TESTIPDL
...C78.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC78 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- 1.  Esiste in Italia un patrimonio
  terriero di originaria ovvero acquisita appartenenza delle
  comunità locali, il cosiddetto "demanio civico ovvero d'uso
  civico", utilizzato da sempre dalle comunità residenti
  (cives)  per i propri bisogni esistenziali di vita e di
  sopravvivenza: nella forma dell'utilizzo diretto, nelle
  società ad economia naturale  (ne inertem vitam ducere,
  secondo il detto dei giusnaturalisti), e in forma indiretta,
  attraverso la delega agli enti locali (enti gestori)
  nell'epoca moderna.
    Sono patrimoni che le popolazioni residenti hanno sempre
  difeso e conservato come riserve per sé e le generazioni
  future e che nei periodi dell'emergenza (che nelle forme di
  economia precapitalista era
  essenzialmente socio-economica: pensiamo ai secoli dell'alto
  medioevo, quando l'economia si basava essenzialmente
  sull'utilizzo diretto dei beni) hanno permesso alle comunità
  locali di vivere e sopravvivere.
    Anche l'attuale è una fase di emergenza: l'emergenza
  ambientale prodotta dagli esiti disastrosi dell'economia di
  mercato, caratterizzata da un processo irreversibile di
  distruzione delle risorse naturali non riproducibili.
    Per opporsi a questo processo ed ai suoi esiti è necessario
  che le comunità locali si riapproprino del proprio territorio
  e riprendano il controllo dei suoi utilizzi.
    Se si ha presente che il patrimonio di originario od
  acquisito demanio civico copre ancor oggi all'incirca un terzo
  del
 
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  territorio nazionale (e ciò nonostante le occupazioni abusive
  e le usurpazioni dovute alla cattiva gestione degli enti
  pubblici), si può comprendere l'importanza di questi beni e
  l'interesse alla loro riqualificazione.
    2.  La legislazione nazionale vigente (legge 16 giugno 1927,
  n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione approvato con
  regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332) regolamenta le
  verifiche, cioè i processi di conoscenza dei patrimoni delle
  popolazioni, e i procedimenti di sistemazione delle terre
  occupate  sine titulo  attraverso l'istituto della
  reintegra e della legittimazione:
      per quanto attiene agli utilizzi e ai modi di gestione la
  legge del 1927 rinvia, per quanto attiene ai patrimoni
  silvo-pastorali (cosiddetti beni di categoria A) alla legge
  forestale, e destina invece i patrimoni agricoli (beni di
  categoria B) alla quotizzazione ed alla concessione delle
  quote in enfiteusi affrancabili e quindi alla
  privatizzazione.
    Se la citata legge del 1927 e il regolamento del 1928 hanno
  dato buoni risultati per i patrimoni di categoria A), essi
  sono stati invece disastrosi per i beni di categoria B):
  questa parte della legge va quindi cambiata e devono essere
  potenziate le gestioni collettive su programmi coordinati.
    L'istituto della legittimazione (per le terre migliorate
  con opere di natura agricola, coltivazioni, eccetera), può
  essere mantenuto, mentre va introdotto un regime transitorio
  per quanto attiene ai beni occupati e trasformati in modo
  irriversibile con opere edilizie, e alla regolarizzazione
  degli atti pubblici di trasferimento dei beni civici,
  stipulati in violazione del regime speciale di cui alla citata
  legge del 1927.
    3.  Va anche considerata e sottolineata la nuova funzione
  che i territori di demanio civico possono e debbono svolgere
  nell'attuale contesto socio-economico dell'emergenza
  ambientale, funzione che deve essere essenzialmente di
  salvaguardia dell'ambiente e di recupero delle risorse
  naturali.
    E questa funzione può essere svolta solo recuperando
  all'uomo il proprio ruolo naturale di utente e custode del
  territorio in cui vive.
    Ma per arrivare a questo occorre che mutino profondamente
  le leggi del mercato e dell'economia.  Ed occorre innanzitutto
  che il processo economico non sia più regolato esclusivamente
  dalle leggi del profitto, ma diventi esso stesso strumento di
  conservazione e tutela dell'ambiente.
    4.  In quest'ottica va vista e pensata la legge quadro sui
  demani civici.
    Si propone un testo di pochi articoli che esprimono i
  princìpi basilari sul ruolo, regime e gestione attuale dei
  territori di proprietà delle comunità locali.
    L'articolo 1 contiene una definizione dei patrimoni civici
  e della loro destinazione in funzione degli interessi
  pubblici, che individua e qualifica con il collegamento alla
  difesa ambientale.
    L'articolo 2 stabilisce il regime giuridico dei beni
  civici, che è un regime di diritto speciale, caratterizzato
  dall'inalienabilità ed imprescrittibilità dei diritti.
    L'articolo 3 introduce il collegamento con la normativa
  statale di pianificazione urbanistica e di difesa del
  suolo.
    L'articolo 4 mantiene l'istituto del mutamento di
  destinazione a conferma della concezione dinamica e non
  statica degli interessi e finalità pubbliche dei patrimoni
  civici.
    L'articolo 5 stabilisce che l'alienabilità è la deroga al
  sistema, ed in quanto tale può essere consentita solo in casi
  eccezionali e residuali.  Proprio per garantire la
  sopravvivenza dei patrimoni, il prezzo va impiegato
  nell'acquisto di altre terre di valore corrispondente e
  comunque funzionali alle finalità e ai bisogni delle
  popolazioni.
    L'articolo 6 affida alla regione il compito di provvedere
  al recupero e alla sistemazione dei beni civici occupati.  Si
  mantiene l'istituto della legittimazione di cui alla legge n.
  1766 del 1927, limitandolo
 
                               Pag. 3
 
  tuttavia alle sole occupazioni e trasformazioni dei terreni
  per finalità agricole.
    Con l'articolo 7 si introduce l'istituto della
  regolarizzazione degli atti nulli di trasferimento dei beni
  civici.
    L'articolo 8 concerne la sanatoria di abusi edilizi: si
  tratta di una norma transitoria, formulata sul modello della
  norma corrispondente della legge della regione Abruzzo n. 25
  del 1988 e comunque resa necessaria dalla gestione disordinata
  e permissiva dei patrimoni civici dagli anni cinquanta in
  poi.
    L'articolo 9 concerne verifiche, inventari ed assegnazioni
  a categoria: la norma conferma il sistema introdotto dalla
  legge n. 1766 del 1927 e l'attualizza con la creazione di una
  terza categoria per le finalità diverse da quelle
  tradizionali, proprie della società ad economia naturale.
    L'articolo 10 stabilisce che la gestione deve essere
  programmata, avvalersi di
  strumenti tecnici più attuali ed essere di ampio respiro.  Per
  questo si consiglia la gestione consorziata ed il supporto
  tecnico operativo a livello regionale e comunque
  sovralocale.
    Gli articoli 11 e 12 precisano che il ricorso ai
  finanziamenti pubblici e le fidejussioni non devono avere
  carattere assistenziale, ma essere rigorosamente finalizzati
  alle attività di gestione e creazione di strutture tecniche
  idonee.  Le esenzioni fiscali hanno il fine specifico di
  incoraggiare le attività compatibili con l'ambiente: si tratta
  quindi di un mezzo indiretto di difesa ambientale.
    Gli articoli 13 e 14 stabiliscono che gli organi di
  vigilanza devono essere locali ed avvalersi del supporto e
  sostegno delle associazioni ambientalistiche: il concetto è
  quello di non lasciare soli gli utenti locali con i loro
  problemi.  La stessa funzione ha il difensore civico.
 
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