| Onorevoli Colleghi! -- 1. Esiste in Italia un patrimonio
terriero di originaria ovvero acquisita appartenenza delle
comunità locali, il cosiddetto "demanio civico ovvero d'uso
civico", utilizzato da sempre dalle comunità residenti
(cives) per i propri bisogni esistenziali di vita e di
sopravvivenza: nella forma dell'utilizzo diretto, nelle
società ad economia naturale (ne inertem vitam ducere,
secondo il detto dei giusnaturalisti), e in forma indiretta,
attraverso la delega agli enti locali (enti gestori)
nell'epoca moderna.
Sono patrimoni che le popolazioni residenti hanno sempre
difeso e conservato come riserve per sé e le generazioni
future e che nei periodi dell'emergenza (che nelle forme di
economia precapitalista era
essenzialmente socio-economica: pensiamo ai secoli dell'alto
medioevo, quando l'economia si basava essenzialmente
sull'utilizzo diretto dei beni) hanno permesso alle comunità
locali di vivere e sopravvivere.
Anche l'attuale è una fase di emergenza: l'emergenza
ambientale prodotta dagli esiti disastrosi dell'economia di
mercato, caratterizzata da un processo irreversibile di
distruzione delle risorse naturali non riproducibili.
Per opporsi a questo processo ed ai suoi esiti è necessario
che le comunità locali si riapproprino del proprio territorio
e riprendano il controllo dei suoi utilizzi.
Se si ha presente che il patrimonio di originario od
acquisito demanio civico copre ancor oggi all'incirca un terzo
del
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territorio nazionale (e ciò nonostante le occupazioni abusive
e le usurpazioni dovute alla cattiva gestione degli enti
pubblici), si può comprendere l'importanza di questi beni e
l'interesse alla loro riqualificazione.
2. La legislazione nazionale vigente (legge 16 giugno 1927,
n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione approvato con
regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332) regolamenta le
verifiche, cioè i processi di conoscenza dei patrimoni delle
popolazioni, e i procedimenti di sistemazione delle terre
occupate sine titulo attraverso l'istituto della
reintegra e della legittimazione:
per quanto attiene agli utilizzi e ai modi di gestione la
legge del 1927 rinvia, per quanto attiene ai patrimoni
silvo-pastorali (cosiddetti beni di categoria A) alla legge
forestale, e destina invece i patrimoni agricoli (beni di
categoria B) alla quotizzazione ed alla concessione delle
quote in enfiteusi affrancabili e quindi alla
privatizzazione.
Se la citata legge del 1927 e il regolamento del 1928 hanno
dato buoni risultati per i patrimoni di categoria A), essi
sono stati invece disastrosi per i beni di categoria B):
questa parte della legge va quindi cambiata e devono essere
potenziate le gestioni collettive su programmi coordinati.
L'istituto della legittimazione (per le terre migliorate
con opere di natura agricola, coltivazioni, eccetera), può
essere mantenuto, mentre va introdotto un regime transitorio
per quanto attiene ai beni occupati e trasformati in modo
irriversibile con opere edilizie, e alla regolarizzazione
degli atti pubblici di trasferimento dei beni civici,
stipulati in violazione del regime speciale di cui alla citata
legge del 1927.
3. Va anche considerata e sottolineata la nuova funzione
che i territori di demanio civico possono e debbono svolgere
nell'attuale contesto socio-economico dell'emergenza
ambientale, funzione che deve essere essenzialmente di
salvaguardia dell'ambiente e di recupero delle risorse
naturali.
E questa funzione può essere svolta solo recuperando
all'uomo il proprio ruolo naturale di utente e custode del
territorio in cui vive.
Ma per arrivare a questo occorre che mutino profondamente
le leggi del mercato e dell'economia. Ed occorre innanzitutto
che il processo economico non sia più regolato esclusivamente
dalle leggi del profitto, ma diventi esso stesso strumento di
conservazione e tutela dell'ambiente.
4. In quest'ottica va vista e pensata la legge quadro sui
demani civici.
Si propone un testo di pochi articoli che esprimono i
princìpi basilari sul ruolo, regime e gestione attuale dei
territori di proprietà delle comunità locali.
L'articolo 1 contiene una definizione dei patrimoni civici
e della loro destinazione in funzione degli interessi
pubblici, che individua e qualifica con il collegamento alla
difesa ambientale.
L'articolo 2 stabilisce il regime giuridico dei beni
civici, che è un regime di diritto speciale, caratterizzato
dall'inalienabilità ed imprescrittibilità dei diritti.
L'articolo 3 introduce il collegamento con la normativa
statale di pianificazione urbanistica e di difesa del
suolo.
L'articolo 4 mantiene l'istituto del mutamento di
destinazione a conferma della concezione dinamica e non
statica degli interessi e finalità pubbliche dei patrimoni
civici.
L'articolo 5 stabilisce che l'alienabilità è la deroga al
sistema, ed in quanto tale può essere consentita solo in casi
eccezionali e residuali. Proprio per garantire la
sopravvivenza dei patrimoni, il prezzo va impiegato
nell'acquisto di altre terre di valore corrispondente e
comunque funzionali alle finalità e ai bisogni delle
popolazioni.
L'articolo 6 affida alla regione il compito di provvedere
al recupero e alla sistemazione dei beni civici occupati. Si
mantiene l'istituto della legittimazione di cui alla legge n.
1766 del 1927, limitandolo
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tuttavia alle sole occupazioni e trasformazioni dei terreni
per finalità agricole.
Con l'articolo 7 si introduce l'istituto della
regolarizzazione degli atti nulli di trasferimento dei beni
civici.
L'articolo 8 concerne la sanatoria di abusi edilizi: si
tratta di una norma transitoria, formulata sul modello della
norma corrispondente della legge della regione Abruzzo n. 25
del 1988 e comunque resa necessaria dalla gestione disordinata
e permissiva dei patrimoni civici dagli anni cinquanta in
poi.
L'articolo 9 concerne verifiche, inventari ed assegnazioni
a categoria: la norma conferma il sistema introdotto dalla
legge n. 1766 del 1927 e l'attualizza con la creazione di una
terza categoria per le finalità diverse da quelle
tradizionali, proprie della società ad economia naturale.
L'articolo 10 stabilisce che la gestione deve essere
programmata, avvalersi di
strumenti tecnici più attuali ed essere di ampio respiro. Per
questo si consiglia la gestione consorziata ed il supporto
tecnico operativo a livello regionale e comunque
sovralocale.
Gli articoli 11 e 12 precisano che il ricorso ai
finanziamenti pubblici e le fidejussioni non devono avere
carattere assistenziale, ma essere rigorosamente finalizzati
alle attività di gestione e creazione di strutture tecniche
idonee. Le esenzioni fiscali hanno il fine specifico di
incoraggiare le attività compatibili con l'ambiente: si tratta
quindi di un mezzo indiretto di difesa ambientale.
Gli articoli 13 e 14 stabiliscono che gli organi di
vigilanza devono essere locali ed avvalersi del supporto e
sostegno delle associazioni ambientalistiche: il concetto è
quello di non lasciare soli gli utenti locali con i loro
problemi. La stessa funzione ha il difensore civico.
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