| (Patrimoni civici o di demanio civico).
1. I beni di originario demanio civico, comunque
denominati, e le terre e le costruzioni di pertinenza,
assegnate in proprietà collettiva alla generalità dei
cittadini abitanti nel territorio di un comune o di una
frazione, in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e
del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dell'articolo 9 della legge
3 dicembre 1971, n. 1102, e delle altre leggi in materia, le
terre possedute a qualunque titolo da comuni, frazioni,
università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate,
antiche regole e comunità di abitanti, siano o meno soggette
all'esercizio attuale degli usi civici, costituiscono
patrimonio intangibile ed indisponibile delle comunità
proprietarie al fine di conservare e ricostituire, ove
necessario, l' habitat naturale dell'uomo.
2. Sono comprese tra le terre civiche di cui al comma 1 del
presente articolo ed assoggettate al relativo regime giuridico
le terre, anche di diversa natura, possedute da comuni,
frazioni ed enti di cui al citato comma 1 e costituenti un
unico accorpamento con i patrimoni di originaria natura civica
e con quelli già assegnati alle categorie di cui all'articolo
9.
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