| (Mutamento di destinazione).
1. Può essere autorizzato il mutamento delle
destinazioni originarie e di quelle di categoria dei beni di
cui all'articolo 9, solo per aree limitate, in relazione a
finalità pubbliche e di interesse pubblico sopravvenute,
accertate con deliberazione dell'ente gestore.
2. I mutamenti di destinazione debbono garantire il
rispetto delle risorse agrosilvo-pastorali esistenti.
3. Quando il mutamento di destinazione interessa estensioni
notevoli o beni di notevole interesse, anche non patrimoniale,
può essere promosso referendum consultivo presso gli
utenti.
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