| (Alienazione).
1. L'alienazione di terre civiche può essere autorizzata
esclusivamente qualora venga richiesta per fini che non sia
possibile realizzare mediante la procedura di mutamento di
destinazione di cui al comma 1 dell'articolo 4.
2. L'autorizzazione può essere richiesta unicamente per i
terreni che non siano più utilizzabili dalle comunità
proprietarie per i fini di cui agli articoli 1, 2 e 3.
3. L'autorizzazione all'alienazione deve contenere la
clausola di retrocessione delle
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terre all'alienante ove non siano realizzate le finalità per
le quali l'alienazione è stata autorizzata nel termine
previsto nell'atto di autorizzazione, nonché il diritto di
prelazione a favore dell'ente alienante.
4. Il prezzo deve essere impiegato nell'acquisto di terre
dello stesso valore di quelle alienate, in modo da non
diminuire l'entità del patrimonio civico.
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