| (Sanatoria di abusi edilizi).
1. Nei casi in cui per effetto di utilizzazioni non
conformi alla categoria di legge e oramai consolidate,
porzioni di terre civiche siano state trasformate entro la
data di entrata in vigore della presente legge in modo
irreversibile, e non siano riconvertibili a pubbliche
finalità, la regione, su richiesta motivata dell'ente gestore
ovvero,
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in mancanza, del comune territorialmente competente, può
disporre la sclassificazione di dette terre dal regime
demaniale civico.
2. I terreni sclassificati a norma del comma 1 entrano a
tutti gli effetti nel regime ordinario di diritto comune.
3. Le costruzioni realizzate sine titulo sulle terre
sclassificate sono soggette alle norme ordinarie sulla
sanatoria dei cosiddetti abusi edilizi.
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