| (Verifiche ed inventari: assegnazioni
a categoria).
1. Le regioni procedono alla verifica delle terre di cui
all'articolo 1 ed alla formazione ed aggiornamento degli
inventari delle terre civiche.
2. Gli inventari hanno finalità solo ricognitiva; le
eventuali omissioni non incidono sui diritti delle
popolazioni.
3. Le regioni adottano norme per l'esecuzione delle
verifiche e la formazione degli inventari.
4. Negli inventari i beni accertati sono distinti in tre
categorie:
a) categoria A): terreni convenientemente
utilizzabili come bosco e pascolo e attività zootecniche;
b) categoria B): terreni convenientemente
utilizzabili per colture agrarie e attività connesse;
c) categoria C): terreni suscettibili di altre
utilizzazioni che interessino la collettività proprietaria.
5. L'assegnazione a categoria è fatta dalla regione, sulla
base di un piano di massima, dopo adeguata istruttoria,
sentito l'ente gestore e il comune territorialmente
interessato.
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