| (Gestione).
1. La gestione ha luogo secondo programmi annuali e
pluriennali, deliberati
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dall'organo di amministrazione dell'ente gestore nell'ambito
dei criteri e direttive di cui all'articolo 1, e attraverso
forme consorziate per comprensori omogenei per parametri
idrografici, morfologici, sociali.
2. I programmi di gestione devono essere coordinati con gli
enti territoriali ed istituzionali di competenza.
3. Per la gestione e la formazione dei programmi operativi,
gli enti si avvalgono dei propri uffici tecnico-amministrativi
ed, in mancanza, del supporto tecnico-amministrativo del
competente servizio regionale.
4. Gli enti di gestione possono riunirsi in consorzio per
provvedersi più agevolmente dei mezzi necessari alla
realizzazione di opere e servizi di interesse comune.
5. Gli enti di gestione possono avvalersi di un delegato
tecnico, scelto fra gli esperti di specifica competenza del
settore.
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