| (Vigilanza).
1. Le regioni istituiscono, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, enti di
vigilanza ambientale sui patrimoni di cui all'articolo 1,
Pag. 9
composti in parti uguali da membri eletti dagli utenti e da
membri eletti dalle articolazioni locali delle associazioni
ambientalistiche individuate ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Le regioni provvedono, entro il termine di cui al comma
1, a disciplinare la composizione, l'organizzazione e le
funzioni degli enti di vigilanza.
| |