| Onorevoli Colleghi! -- In Italia dal 1992 vige una nuova
normativa in materia di vivisezione. Si tratta di un decreto
legislativo che recepisce, con tre anni di ritardo, la
direttiva 86/609/CEE; non sempre, come il decreto in questione
dimostra, le direttive CEE sono molto più avanzate e più
chiare della nostra legislazione. A maggior ragione se si
tratta, come nel caso del decreto legislativo n. 116 del 1992,
di recepimenti dozzinali, avvenuti in fretta e furia (ad opera
del Governo Andreotti) onde non incappare in sanzioni CEE a
causa dello scarsissimo adeguamento italiano alle normative
comunitarie.
La XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei
deputati ha lavorato a lungo nella X legislatura,
predisponendo ampie
audizioni sul problema della sperimentazione animale, ma è
stata scavalcata inaspettatamente dal recepimento della
direttiva tramite il decreto legislativo del Governo. Tale
decreto non tiene in alcuna considerazione né il lavoro svolto
dalla XII Commissione sull'argomento né le diverse valutazioni
ed osservazioni avanzate da medici, scienziati, operatori
(favorevoli e contrari alla vivisezione) chiamati in
audizione.
Da indagini e colloqui compiuti nei laboratori di
sperimentazione risultano scontenti dell'attuale normativa, a
causa della sua fumosità, sia protezionisti-animalisti ed
oppositori scientifici alla sperimentazione animale che gli
stessi ricercatori.
Questi ultimi, in particolare, contestano la facoltà
affidata ai servizi veterinari del
Pag. 2
Ministero della sanità ed al Ministero stesso di concedere o
meno le autorizzazioni agli istituti di ricerca. Il decreto
legislativo in argomento sembrerebbe escludere finalmente
dall'elenco delle specie sottoponibili ad esperimenti quegli
animali ad alto sviluppo neurologico e comunque molto vicini
all'uomo come i primati (per lo più in via di estinzione) e i
cani. I medici e gli uomini di scienza che si oppongono alla
sperimentazione sugli animali contestano il totale potere
discrezionale lasciato ai vivisettori nel giudicare l'utilità
e nello stabilire la durata dei propri esperimenti con ampio
margine derogatorio e di proroga. Una critica di fondo da
parte degli antivivisezionisti riguarda i risultati ottenuti
sperimentando sugli animali che sarebbero, per lo più,
inapplicabili con certezze scientifiche all'uomo.
Ma con le norme derogatorie tutto è concesso. Un altro
rebus si è creato con la circolare applicativa emessa
dal Ministero della sanità dove, in contrasto con quanto
dettato dal decreto legislativo, si dichiara legittimo, in
regime di deroga, anche il taglio delle corde vocali ai cani
destinati alla sperimentazione.
Evitando avventure sullo sdrucciolevole e polemico terreno
di vivisezione sì, vivisezione no, si ritiene necessario
restituire un minimo di chiarezza alla normativa vigente con
termini fermi e intelligibili. Le norme derogatorie, le
interpretazioni, i termini troppo ampi e deformi creano solo
confusione, in primis a chi si trova a dover operare,
applicare e far rispettare una normativa così delicata.
Ritengo dunque indispensabile introdurre delle modifiche al
testo vigente, accogliendo le segnalazioni provenienti da più
parti e quanto emerso dal lavoro svolto dalla XII Commissione
della Camera dei deputati nella X legislatura.
Con il comma 1 dell'articolo 1, che interviene
sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 116 del 1992, si
trasferiscono le competenze dal Ministero della sanità agli
assessori regionali alla sanità ed alla Commissione nazionale
sulla sperimentazione, anche in ossequio alla
regionalizzazione del Sistema sanitario nazionale. La novità è
rappresentata dall'istituzione della Commissione nazionale
sulla sperimentazione (articolo 2 della proposta di legge)
composta da medici e scienziati favorevoli e contrari alla
sperimentazione su animali, da un rappresentante del Ministero
della sanità e da un delegato del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da un etologo
e da un veterinario, tutti nominati in base a precisi criteri
rappresentativi e dai Ministeri competenti. Non sarebbero più
dunque solo i veterinari a decidere nel merito di progetti di
ricerca scientifica, seppure con impiego di animali.
Alla Commissione spetta anche la razionalizzazione e
l'accorpamento, laddove possibile, degli esperimenti, onde
evitare inutili e dispendiose repliche e doppioni.
Vengono stabiliti criteri di documentazione ed accertamento
più rigidi sull'efficacia, indispensabilità e utilità delle
ricerche. Si tenta anche di disincentivare, e questo è anche
lo spirito della vigente legge, l'impiego degli animali negli
esperimenti a favore di vie alternative e sostitutive. In
sostanza la legge, o meglio il decreto legislativo, così
riscritto e modificato, diviene un testo effettivamente mirato
alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali
come previsto dalle norme CEE. Dal testo vengono abrogate le
norme derogatorie che consentono, anche senza alcuna
necessità, vincolo e controllo, di disattendere quanto
stabilito nell'intero articolato.
| |