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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1338
DDL0079-0002
Progetto di legge Camera n. 79 - testo presentato - (DDL12-79)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C79. TESTIPDL
...C79.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC79 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- In Italia dal 1992 vige una nuova
  normativa in materia di vivisezione.  Si tratta di un decreto
  legislativo che recepisce, con tre anni di ritardo, la
  direttiva 86/609/CEE; non sempre, come il decreto in questione
  dimostra, le direttive CEE sono molto più avanzate e più
  chiare della nostra legislazione.  A maggior ragione se si
  tratta, come nel caso del decreto legislativo n. 116 del 1992,
  di recepimenti dozzinali, avvenuti in fretta e furia (ad opera
  del Governo Andreotti) onde non incappare in sanzioni CEE a
  causa dello scarsissimo adeguamento italiano alle normative
  comunitarie.
    La XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei
  deputati ha lavorato a lungo nella X legislatura,
  predisponendo ampie
  audizioni sul problema della sperimentazione animale, ma è
  stata scavalcata inaspettatamente dal recepimento della
  direttiva tramite il decreto legislativo del Governo.  Tale
  decreto non tiene in alcuna considerazione né il lavoro svolto
  dalla XII Commissione sull'argomento né le diverse valutazioni
  ed osservazioni avanzate da medici, scienziati, operatori
  (favorevoli e contrari alla vivisezione) chiamati in
  audizione.
    Da indagini e colloqui compiuti nei laboratori di
  sperimentazione risultano scontenti dell'attuale normativa, a
  causa della sua fumosità, sia protezionisti-animalisti ed
  oppositori scientifici alla sperimentazione animale che gli
  stessi ricercatori.
    Questi ultimi, in particolare, contestano la facoltà
  affidata ai servizi veterinari del
 
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  Ministero della sanità ed al Ministero stesso di concedere o
  meno le autorizzazioni agli istituti di ricerca.  Il decreto
  legislativo in argomento sembrerebbe escludere finalmente
  dall'elenco delle specie sottoponibili ad esperimenti quegli
  animali ad alto sviluppo neurologico e comunque molto vicini
  all'uomo come i primati (per lo più in via di estinzione) e i
  cani.  I medici e gli uomini di scienza che si oppongono alla
  sperimentazione sugli animali contestano il totale potere
  discrezionale lasciato ai vivisettori nel giudicare l'utilità
  e nello stabilire la durata dei propri esperimenti con ampio
  margine derogatorio e di proroga.  Una critica di fondo da
  parte degli antivivisezionisti riguarda i risultati ottenuti
  sperimentando sugli animali che sarebbero, per lo più,
  inapplicabili con certezze scientifiche all'uomo.
    Ma con le norme derogatorie tutto è concesso.  Un altro
  rebus  si è creato con la circolare applicativa emessa
  dal Ministero della sanità dove, in contrasto con quanto
  dettato dal decreto legislativo, si dichiara legittimo, in
  regime di deroga, anche il taglio delle corde vocali ai cani
  destinati alla sperimentazione.
    Evitando avventure sullo sdrucciolevole e polemico terreno
  di vivisezione sì, vivisezione no, si ritiene necessario
  restituire un minimo di chiarezza alla normativa vigente con
  termini fermi e intelligibili.  Le norme derogatorie, le
  interpretazioni, i termini troppo ampi e deformi creano solo
  confusione,  in primis  a chi si trova a dover operare,
  applicare e far rispettare una normativa così delicata.
  Ritengo dunque indispensabile introdurre delle modifiche al
  testo vigente, accogliendo le segnalazioni provenienti da più
  parti e quanto emerso dal lavoro svolto dalla XII Commissione
  della Camera dei deputati nella X legislatura.
    Con il comma 1 dell'articolo 1, che interviene
  sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 116 del 1992, si
  trasferiscono le competenze dal Ministero della sanità agli
  assessori regionali alla sanità ed alla Commissione nazionale
  sulla sperimentazione, anche in ossequio alla
  regionalizzazione del Sistema sanitario nazionale.  La novità è
  rappresentata dall'istituzione della Commissione nazionale
  sulla sperimentazione (articolo 2 della proposta di legge)
  composta da medici e scienziati favorevoli e contrari alla
  sperimentazione su animali, da un rappresentante del Ministero
  della sanità e da un delegato del Ministero dell'università e
  della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da un etologo
  e da un veterinario, tutti nominati in base a precisi criteri
  rappresentativi e dai Ministeri competenti.  Non sarebbero più
  dunque solo i veterinari a decidere nel merito di progetti di
  ricerca scientifica, seppure con impiego di animali.
    Alla Commissione spetta anche la razionalizzazione e
  l'accorpamento, laddove possibile, degli esperimenti, onde
  evitare inutili e dispendiose repliche e doppioni.
    Vengono stabiliti criteri di documentazione ed accertamento
  più rigidi sull'efficacia, indispensabilità e utilità delle
  ricerche.  Si tenta anche di disincentivare, e questo è anche
  lo spirito della vigente legge, l'impiego degli animali negli
  esperimenti a favore di vie alternative e sostitutive.  In
  sostanza la legge, o meglio il decreto legislativo, così
  riscritto e modificato, diviene un testo effettivamente mirato
  alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali
  come previsto dalle norme CEE.  Dal testo vengono abrogate le
  norme derogatorie che consentono, anche senza alcuna
  necessità, vincolo e controllo, di disattendere quanto
  stabilito nell'intero articolato.
 
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