| 1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116, è inserito il seguente:
"Art. 2- bis. - 1. E' istituita una Commissione
nazionale sulla sperimentazione composta:
a) da tre medici o ricercatori nominati dalle
principali associazioni per i diritti degli animali e
antivivisezioniste comprese tra quelle individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) da tre medici o ricercatori nominati dall'Ordine
nazionale dei medici;
c) da un veterinario espresso dall'Ordine nazionale
dei veterinari;
d) da un etologo di fama nazionale nominato dal
Ministro dell'ambiente;
e) da un rappresentante del Consiglio superiore di
sanità nominato dal Ministro della sanità;
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f) da un rappresentante nominato dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Alla Commissione di cui al comma 1 spetta il compito di
valutare quali esperimenti autorizzare, il vaglio delle
richieste, il rilascio delle autorizzazioni e la emanazione
dei provvedimenti amministrativi e disciplinari.
3. La concessione o il rifiuto dell'autorizzazione sono
obbligatori e vincolanti e devono essere espressi per iscritto
dalla Commissione nazionale sulla sperimentazione.
4. Le regioni attivano Commissioni regionali sulla
sperimentazione, dotate di funzioni consultive.
5. Le Commissioni regionali sulla sperimentazione devono
essere attivate presso l'assessorato regionale alla sanità e
sono composte:
a) da tre medici o ricercatori nominati dalle
principali associazioni per i diritti degli animali e
antivivisezioniste comprese tra quelle individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) da tre medici o ricercatori nominati dall'Ordine
nazionale dei medici;
c) da un veterinario espresso dall'Ordine nazionale
dei veterinari;
d) da un etologo di fama nazionale nominato dal
Ministro dell'ambiente;
e) da un rappresentante del Consiglio superiore di
sanità nominato dal Ministro della sanità;
f) da un rappresentante nominato dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
2. La Commissione nazionale sulla sperimentazione, di cui
all'articolo 2- bis del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
deve essere istituita entro tre mesi
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dalla data di entrata in vigore della presente legge. La
Commissione si dota di un regolamento sul proprio
funzionamento.
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