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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1340
DDL0079-0004
Progetto di legge Camera n. 79 - testo presentato - (DDL12-79)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C79. TESTIPDL
...C79.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC79 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio
  1992, n. 116, è inserito il seguente:
    "Art. 2- bis. -  1.  E' istituita una Commissione
  nazionale sulla sperimentazione composta:
        a)  da tre medici o ricercatori nominati dalle
  principali associazioni per i diritti degli animali e
  antivivisezioniste comprese tra quelle individuate ai sensi
  dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
        b)  da tre medici o ricercatori nominati dall'Ordine
  nazionale dei medici;
        c)  da un veterinario espresso dall'Ordine nazionale
  dei veterinari;
        d)  da un etologo di fama nazionale nominato dal
  Ministro dell'ambiente;
        e)  da un rappresentante del Consiglio superiore di
  sanità nominato dal Ministro della sanità;
 
                               Pag. 4
 
        f)  da un rappresentante nominato dal Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
    2.  Alla Commissione di cui al comma 1 spetta il compito di
  valutare quali esperimenti autorizzare, il vaglio delle
  richieste, il rilascio delle autorizzazioni e la emanazione
  dei provvedimenti amministrativi e disciplinari.
    3.  La concessione o il rifiuto dell'autorizzazione sono
  obbligatori e vincolanti e devono essere espressi per iscritto
  dalla Commissione nazionale sulla sperimentazione.
    4.  Le regioni attivano Commissioni regionali sulla
  sperimentazione, dotate di funzioni consultive.
    5.  Le Commissioni regionali sulla sperimentazione devono
  essere attivate presso l'assessorato regionale alla sanità e
  sono composte:
        a)  da tre medici o ricercatori nominati dalle
  principali associazioni per i diritti degli animali e
  antivivisezioniste comprese tra quelle individuate ai sensi
  dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
        b)  da tre medici o ricercatori nominati dall'Ordine
  nazionale dei medici;
        c)  da un veterinario espresso dall'Ordine nazionale
  dei veterinari;
        d)  da un etologo di fama nazionale nominato dal
  Ministro dell'ambiente;
        e)  da un rappresentante del Consiglio superiore di
  sanità nominato dal Ministro della sanità;
        f)  da un rappresentante nominato dal Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
    2.  La Commissione nazionale sulla sperimentazione, di cui
  all'articolo 2- bis  del decreto legislativo 27 gennaio
  1992, n. 116, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
  deve essere istituita entro tre mesi
 
                               Pag. 5
 
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.  La
  Commissione si dota di un regolamento sul proprio
  funzionamento.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-79 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0079 TOTPAG=0026 TOTDOC=0021 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=018 PAGFIN=0005 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=007900 00 FASCIDC=12DDL0079 SORTNAV=0007900 000 00000 ZZDDLC79 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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