| 1. Sono vietati gli esperimenti relativi alla prova di
prodotti cosmetici ed articoli da toeletta, detergenti,
pesticidi, detersivi, vernici, inchiostri, tinture, armi, gas
ed altri strumenti bellici, ed altresì per la didattica, in
campo comportamentale e psicologico, ed i test "DL50" e
" Draize Test ".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è sostituita
dalla seguente:
" a) lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità,
di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici, che
servono per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie,
di cattivi stati di salute o di altre anomalie o dei loro
effetti sull'uomo e sugli animali;".
3. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27
novembre 1992, n. 116, è abrogato.
4. Al comma 5 dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 116 del 1992, le parole: "e 4" sono
soppresse.
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