| 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
116, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Gli esperimenti di cui all'articolo 3
possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il
risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo
scientificamente valido che non implichi l'impiego di animali.
Il ricercatore è tenuto a documentare detta impossibilità.
2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un
esperimento, si deve
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documentare all'autorità sanitaria competente ed alla
Commissione nazionale sulla sperimentazione di cui
all'articolo 2- bis la necessità del ricorso ad una
specie determinata e al tipo di esperimento.
3. Sono vietati gli esperimenti e le ricerche che si
prefiggono i medesimi scopi e che presuppongono modalità
operative simili. In presenza di ricerche e di esperimenti già
in corso o di progetti autorizzati, sia pubblici che privati,
non possono essere concesse autorizzazioni per progetti
identici, simili o ripetitivi a più enti o istituti.
4. Sono vietati gli esperimenti sui cani, sui gatti e sui
primati non umani.
5. La Commissione nazionale sulla sperimentazione censisce
tutti i tipi di esperimenti in corso presso istituti, enti e
laboratori, pubblici e privati, e predispone un piano di
razionalizzazione che unifichi le ricerche e accorpi, laddove
possibile, le stesse.
6. Tra più esperimenti debbono preferirsi:
a) quelli che richiedono il minor numero di
animali;
b) quelli che implicano l'impiego di animali con il
più basso sviluppo neurologico;
c) quelli che causano meno dolore, sofferenza,
angoscia o danni durevoli;
d) quelli che offrono maggiori probabilità di
risultati soddisfacenti e applicabili.
7. I requisiti di cui al comma 6 devono essere documentati
all'autorità sanitaria competente ed alla Commissione
nazionale sulla sperimentazione.
8. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto
anestesia generale o locale.
9. Un animale non può essere utilizzato più di una volta in
esperimenti.
10. Gli esperimenti devono essere eseguiti direttamente da
laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria,
biologia o scienze naturali.
11. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone
che si occupano
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direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati
in esperimenti devono avere un'istruzione ed un'informazione
adeguata.
12. La persona che esegue l'esperimento deve altresì avere
una formazione scientifica attinente alle attività
sperimentali di sua competenza ed essere in grado di
manipolare e curare gli animali di laboratorio; deve inoltre
documentare all'autorità competente ed alla Commissione
nazionale sulla sperimentazione di aver raggiunto un
sufficiente livello di formazione.
13. Le violazioni della disposizione di cui al comma 8 sono
punite ai sensi dell'articolo 727 del codice penale, oltre che
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione
continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa è
aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento
penale, il responsabile viene sospeso per un minimo di due
anni da ogni autorizzazione ad affettuare esperimenti su
animali.
14. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 9,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 13, diminuita di un terzo.
15. Le violazioni delle disposizione di cui ai commi 10, 11
e 12 sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la
sospensione della autorizzazione a compiere esperimenti per un
minimo di 6 mesi e con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 40
milioni".
2. Nella prima applicazione della presente legge, il piano
di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, deve essere approvato entro sei mesi dalla data
della sua entrata in vigore.
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