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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1342
DDL0079-0006
Progetto di legge Camera n. 79 - testo presentato - (DDL12-79)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C79. TESTIPDL
...C79.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC79 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
  116, è sostituito dal seguente:
    "Art. 4. - 1.  Gli esperimenti di cui all'articolo 3
  possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il
  risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo
  scientificamente valido che non implichi l'impiego di animali.
  Il ricercatore è tenuto a documentare detta impossibilità.
    2.  Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un
  esperimento, si deve
 
                               Pag. 6
 
  documentare all'autorità sanitaria competente ed alla
  Commissione nazionale sulla sperimentazione di cui
  all'articolo 2- bis  la necessità del ricorso ad una
  specie determinata e al tipo di esperimento.
    3.  Sono vietati gli esperimenti e le ricerche che si
  prefiggono i medesimi scopi e che presuppongono modalità
  operative simili.  In presenza di ricerche e di esperimenti già
  in corso o di progetti autorizzati, sia pubblici che privati,
  non possono essere concesse autorizzazioni per progetti
  identici, simili o ripetitivi a più enti o istituti.
    4.  Sono vietati gli esperimenti sui cani, sui gatti e sui
  primati non umani.
    5.  La Commissione nazionale sulla sperimentazione censisce
  tutti i tipi di esperimenti in corso presso istituti, enti e
  laboratori, pubblici e privati, e predispone un piano di
  razionalizzazione che unifichi le ricerche e accorpi, laddove
  possibile, le stesse.
    6.  Tra più esperimenti debbono preferirsi:
        a)  quelli che richiedono il minor numero di
  animali;
        b)  quelli che implicano l'impiego di animali con il
  più basso sviluppo neurologico;
        c)  quelli che causano meno dolore, sofferenza,
  angoscia o danni durevoli;
        d)  quelli che offrono maggiori probabilità di
  risultati soddisfacenti e applicabili.
    7.  I requisiti di cui al comma 6 devono essere documentati
  all'autorità sanitaria competente ed alla Commissione
  nazionale sulla sperimentazione.
    8.  Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto
  anestesia generale o locale.
    9.  Un animale non può essere utilizzato più di una volta in
  esperimenti.
    10.  Gli esperimenti devono essere eseguiti direttamente da
  laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria,
  biologia o scienze naturali.
    11.  Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone
  che si occupano
 
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  direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati
  in esperimenti devono avere un'istruzione ed un'informazione
  adeguata.
    12.  La persona che esegue l'esperimento deve altresì avere
  una formazione scientifica attinente alle attività
  sperimentali di sua competenza ed essere in grado di
  manipolare e curare gli animali di laboratorio; deve inoltre
  documentare all'autorità competente ed alla Commissione
  nazionale sulla sperimentazione di aver raggiunto un
  sufficiente livello di formazione.
    13.  Le violazioni della disposizione di cui al comma 8 sono
  punite ai sensi dell'articolo 727 del codice penale, oltre che
  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
  lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione
  continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa è
  aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento
  penale, il responsabile viene sospeso per un minimo di due
  anni da ogni autorizzazione ad affettuare esperimenti su
  animali.
    14.  Per le violazioni della disposizione di cui al comma 9,
  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
  comma 13, diminuita di un terzo.
    15.  Le violazioni delle disposizione di cui ai commi 10, 11
  e 12 sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la
  sospensione della autorizzazione a compiere esperimenti per un
  minimo di 6 mesi e con la sanzione amministrativa del
  pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 40
  milioni".
    2.  Nella prima applicazione della presente legge, il piano
  di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27
  gennaio 1992, n. 116, come sostituito dal comma 1 del presente
  articolo, deve essere approvato entro sei mesi dalla data
  della sua entrata in vigore.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-79 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0079 TOTPAG=0026 TOTDOC=0021 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=025 PAGFIN=0007 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=007900 00 FASCIDC=12DDL0079 SORTNAV=0007900 000 00000 ZZDDLC79 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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