| 1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono aggiunte, in
fine, le
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parole: "i servizi veterinari dell'unità sanitaria locale
competente effettuano controlli sullo stato di salute degli
animali almeno una volta la settimana".
2. Al comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 116, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
" e-bis) gli animali siano tenuti stabulati in
maniera tale da salvaguardare il loro benessere psicologico
oltre che fisico, tenendo conto delle esigenze etologiche
delle diverse specie, in modo tale da creare un ambiente il
più vicino possibile alle condizioni naturali in cui vive la
specie".
3. All'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 116 del
1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1- bis. Nei laboratori e negli stabulari di istituti
pubblici e privati dove si compiono esperimenti su animali può
essere effettuata una ispezione mensile da parte di un
esponente delegato dalle associazioni per i diritti degli
animali ed antivivisezioniste riconosciute ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
eventualmente supportato da un veterinario iscritto all'albo
nazionale dei medici veterinari".
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