| 1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, le parole: "Sempreché sia compatibile
con le finalità dell'esperimento" sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I responsabili dello stabilimento utilizzatore o
dell'esperimento provvedono a contattare le associazioni per
la protezione degli animali ed antivivisezioniste onde
verificare se vi sia la disponibilità ad adottare gli animali
impiegati in esperimenti".
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3. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "o manipolati geneticamente".
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