| 1. L'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
116, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Chiunque intende effettuare
esperimenti deve darne comunicazione alla Commissione
nazionale sulla sperimentazione ed all'autorità sanitaria
competente, indicando la sede dello stabilimento utilizzatore,
nome, cognome, residenza e qualifica dell'autore o del
responsabile dell'esperimento e producendo a corredo la
documentazione atta a dimostrare che l'esperimento è
necessario per effettuare un progetto di ricerca mirato ad uno
dei fini di cui all'articolo 3, comma 1, inevitabile ai sensi
dell'articolo 4, e che vengono assicurate le condizioni
previste dall'articolo 5 e dall'allegato II. Copia della
comunicazione deve essere inviata anche alla regione, alla
prefettura, al comune ed all'unità sanitaria locale competenti
per territorio. Ad insindacabile giudizio, obbligatorio ed
espresso, la Commissione nazionale sulla sperimentazione può
respingere la richiesta di autorizzazione per esperimenti
ritenuti inutili, ripetitivi e non necessari.
2. I progetti di ricerca di cui al comma 1, che non siano
relativi a ordinarie prove di qualità, efficacia e innocuità,
hanno durata massima di un anno; ove si preveda che tale
termine non sia sufficiente, l'interessato, tre mesi prima
della scadenza, chiede alla Commissione nazionale sulla
sperimentazione l'autorizzazione alla prosecuzione
dell'esperimento per un periodo suppletivo non superiore
all'anno".
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