| (Operazioni di scrutinio).
1. Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli
elettori.
2. Al termine dello scrutinio, a cura del presidente del
seggio, il verbale di scrutinio, su cui deve essere dato atto
anche delle eventuali contestazioni, è consegnato, unitamente
al materiale della votazione (schede, elenchi, eccetera), al
comitato elettorale che, in caso di più seggi, procede alle
operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio
verbale.
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3. Il comitato elettorale al termine delle operazioni di
cui al comma 2 provvede ad archiviare in plico sigillato tutto
il materiale, esclusi i verbali, trasmesso dai seggi. Il plico
sigillato è conservato a cura della RUL per i successivi tre
mesi. Trascorso tale periodo il materiale viene distrutto.
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