| 1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, le parole: "Ogni cane, gatto o primate
non umano" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni animale da
esperimento".
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2. Ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 13 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole "i cani, i
gatti o i primati non umani" sono sostituite dalle seguenti:
"gli animali da esperimento".
3. Al medesimo articolo 13 del citato decreto legislativo
n. 16 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4- bis. Gli animali soppressi o deceduti a seguito
degli esperimenti devono essere certificati da un veterinario
pubblico. Lo stabilimento utilizzatore redige un aggiornato
elenco degli animali soppressi o deceduti ed annualmente ne
produce copia alla Commissione nazionale sulla
sperimentazione".
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