| 1. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, sono aggiunte, in fine, le parole: "e
sospeso per non meno di un anno dall'attività
professionale".
2. Al comma 3 del citato articolo 14 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: "da lire 5
milioni a 20 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire
10 milioni a lire 50 milioni".
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