| 1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, le parole: "Il Ministero della sanità
raccoglie" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero della
sanità e la Commissione nazionale sulla sperimentazione
raccolgono" e le parole: "ogni tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "ogni anno".
2. Al comma 2 del medesimo articolo 15 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
" c- bis) i centri e loro indirizzi nonché nomi e
qualifica degli operatori autorizzati a compiere
esperimenti".
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3. La Commissione nazionale sulla sperimentazione redige e
pubblica ogni anno una dettagliata relazione sullo stato della
sperimentazione animale in Italia.
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