| 1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 17 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è sostituito dal
seguente:
"Nella programmazione, nel finanziamento e nella
pianificazione dei piani di ricerca scientifica applicata alla
sanità umana e animale ed alla salubrità dell'ambiente saranno
preferiti:".
2. Alla lettera b) del comma 1 del citato articolo 17
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono
aggiunte, in fine le parole: "o sostitutivi";
3. Alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo
17 del citato decreto legislativo n. 116 del 1992, dopo le
parole: "di animali", sono inserite le seguenti: "a basso
sviluppo neurologico".
4. Alla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo
17 del citato decreto legislativo n. 116 del 1992, sono
aggiunte, in fine, le parole: "o sostitutivi".
5. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, è abrogato.
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