| 1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116, è inserito il seguente:
"Art. 19- bis. - 1. Chiunque in qualche modo
possa trovarsi coinvolto in attività di sperimentazione
animale, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero,
coscienza e religione, riconosciute dalla Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione
internazionale dei diritti civili e politici, opponendosi alla
violenza su tutti gli esseri viventi, può dichiarare la
propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la
sperimentazione animale senza subire alcuna sanzione,
provvedimenti disciplinari, licenziamenti o ingiustificati
cambiamenti di mansioni".
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