Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1357
DDL0079-0021
Progetto di legge Camera n. 79 - testo presentato - (DDL12-79)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C79. TESTIPDL
...C79.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC79 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Gli allegati I e II al decreto legislativo 27 gennaio
  1992, n. 116, sono sostituiti dagli allegati I e II di cui
  all'annesso A alla presente legge.
    2.  Le tabelle 1 e 2 allegate al decreto legislativo 27
  gennaio 1992, n. 116, sono sostituite dalle tabelle 1 e 2 di
  cui all'annesso B alla presente legge.  Le tabelle da 6 a 12
  allegate al citato decreto legislativo n. 116 del 1992 sono
  soppresse.
    3.  Il diagramma 7 annesso al decreto legislativo 27 gennaio
  1992, n. 116, è soppresso.
 
                              Pag. 14
 
                                                  Annesso  A.
                                               (Articolo 19)
                                                Allegato.  I.
             ELENCO DEGLI ANIMALI DA ESPERIMENTO
    Topo  (Mus musculus);
    Ratto  (Rattus norvegicus);
    Porcellino d'India  (Cavia porcellus);
    Mesocriceto dorato  (Mesocricetus aurarus);
    Coniglio  (Oryctolagus cuniculus);
    Quaglia  (Coturnix coturnix).
  ----------
      Gli esperimenti sono consentiti solo su animali
  appartenenti alle specie indicate da tale allegato.
 
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                                                Allegato  II.
            LINEE DI INDIRIZZO PER LA SISTEMAZIONE
                  E LA TUTELA DEGLI ANIMALI
                   (Articolo 5 del decreto)
                       Introduzione. 
      1.  Scopo del decreto è garantire che gli animali da
  esperimento vengano adeguatamente trattati in modo da
  assicurare loro un benessere psicologico oltre che fisico e
  che non vengano loro inflitti inutilmente dolori, sofferenze,
  angoscia o danni durevoli o temporanei e garantire altresì
  che, laddove siano inevitabili, questi danni vengano limitati
  al minimo.
      2.  E' vero che taluni esperimenti sono svolti in
  condizioni di terreno aperto, su animali allo stato selvatico
  ed autosufficienti, ma questi esperimenti sono molto rari.
  Quasi sempre gli animali utilizzati devono, per ragioni
  pratiche, essere tenuti sotto un certo controllo fisico, in
  strutture che variano dal recinto esterno alle gabbie per
  piccoli animali, in uno stabulario.  Svariati interessi si
  trovano così in conflitto.  Da un lato l'animale i cui bisogni
  di movimento, di relazione sociale ed altre manifestazioni
  vitali subiscono una certa repressione, dall'altro lo
  sperimentatore ed i suoi assistenti che esigono un controllo
  completo dell'animale e del suo ambiente.  In questo conflitto,
  gli interessi degli animali vengono talvolta in secondo
  luogo.
      3.  Per tale ragione l'articolo 5 prevede che: "per quanto
  riguarda il trattamento generale e la sistemazione degli
  animali:
          a)  tutti gli animali da esperimento siano
  alloggiati e godano di un ambiente e una certa libertà di
  movimento, in modo tale che vengano rispettate le esigenze
  etologiche proprie della specie e del gruppo degli animali, e
  godano altresì di un'alimentazione, di acqua e di cure
  adeguate alla loro salute e al loro benessere psicologico;
          b)  qualsiasi limitazione alla possibilità di
  soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali di un
  animale da esperimento sia ridotta al minimo;".
      4.  Il presente allegato traccia alcuni orientamenti
  fondati sulle conoscenze e sulla prassi attuale in materia di
  sistemazione e di tutela degli animali.  Esso illustra ed
  integra i princìpi di base adottati nell'articolo 5, ed
  intende assistere le autorità, gli istituti ed i singoli nel
  perseguire gli obiettivi del decreto.
      5.  La parola "tutela", utilizzata in relazione agli
  animali che servono o dovranno servire in esperimenti,
  comprende tutti gli aspetti della relazione tra l'animale e
  l'uomo.  Con tale termine si intende la somma di risorse
  materiali utilizzate dall'uomo.  Essa inizia nel
 
                              Pag. 16
 
  momento in cui l'animale è prescelto ai fini
  dell'esperimento, e dura fino a quando sarà ucciso con metodo
  eutanasico o in altro modo eliminato a cura dell'istituto, al
  termine dell'esperimento.
      6.  L'allegato ha lo scopo di offrire consigli sulla
  progettazione di appropriati locali per animali.  Si hanno
  tuttavia vari modi di allevare o di ospitare animali da
  laboratorio che variano fondamentalmente l'uno dall'altro per
  quanto riguarda il grado di controllo dell'ambiente
  microbiologico.  Occorre tener presente che il personale dovrà
  talvolta essere in grado di valutare il carattere e le
  condizioni degli animali quando le norme raccomandate in
  materia di spazio dovessere risultare insufficienti, ad
  esempio nel caso di animali particolarmente aggressivi.
  L'applicazione degli orientamenti delineati nel presente
  allegato dovrà tener conto degli imperativi delle singole
  situazioni.
      7.  La parola benessere psicologico viene valutata in base
  a quattro differenti criteri.  L'animale è in stato di
  benessere psicologico se:
          a)  è in buona salute fisica;
          b)  mostra una parte considerevole del repertorio
  comportamentale tipico della sua specie in natura;
          c)  non ha comportamenti stereotipati o
  anormali;
          d)  non è in uno stato cronico di  stress.
                       Definizioni. 
      Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 nel presente
  allegato si intende per:
          a)  " loculi di permanenza ": i locali in cui
  gli animali vivono normalmente, sia a scopo di riproduzione e
  di allevamento, sia durante lo svolgimento di un
  esperimento;
          b)  " gabbia ": il contenitore fisso o mobile,
  recintato da muri del quale almeno una parete è costituita da
  sbarre o da griglia metallica o, se necessario, da reti e nel
  quale uno o più animali vengono tenuti o trasportati; in
  funzione del tasso di popolamento e delle dimensioni della
  gabbia, la libertà di movimento degli animali è più o meno
  limitata;
          c)  " box " chiuso: superficie racchiusa da
  mura, sbarre o da griglia matallica nel quale sono tenuti uno
  o più animali; secondo le dimensioni del box e del tasso di
  popolamento, la libertà di movimento degli animali è in genere
  meno limitata che in una gabbia;
          d)  " paddock ": superficie recintata da
  staccionata, mura, sbarre o da griglia metallica, situata in
  genere all'esterno di una costruzione, nella quale gli animali
  tenuti in gabbia o in recinto chiuso possono muoversi
  liberamente durante determinati periodi, conformemente ai loro
  bisogni etologici e fisiologici, ad esempio per fare del
  moto;
          e)  " box di stalla ": piccolo scompartimento
  a tre lati, generalmente dotato di mangiatoia e di tramezzi
  laterali, nel quale possono essere tenuti uno o due animali
  non legati.
 
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      1.  Strutture.
      1.1.  Funzione e progettazione generale.
      1.1.1. Tutte le strutture devono essere progettate in
  modo da offrire un ambiente appropriato alle specie da
  ospitare, evitando gli aspetti che differiscono maggiormente
  tra le condizioni naturali e di stabulazione, allo scopo di
  creare artificiosamente nuove strutture che possono stimolare
  attività simili a quelle naturali.  Dovranno inoltre essere
  studiate in modo da impedire l'accesso ai non addetti.
      Anche le strutture che fanno parte di un edificio più
  importante dovrebbero essere protette da adeguate norme di
  costruzione e da disposizioni che limitino il numero delle
  entrate ed impediscano la circolazione di persone non
  autorizzate.
      1.1.2. Si raccomanda un programma di manutenzione delle
  strutture per evitare qualsiasi cedimento del materiale.
      1.2.  Locali di permanenza degli animali.
      1.2.1 Si devono adottare tutte le misure necessarie per
  garantire una rapida e efficiente pulizia dei locali e
  l'osservanza delle norme di igiene.  Nei locali deve essere
  garantita la presenza di materiali od oggetti che stimolino le
  attività comportamentali dell'animale.  I soffitti ed i muri
  dovrebbero essere resistenti e dovranno avere una superficie
  liscia, impermeabile e facilmente lavabile, facendo
  particolare attenzione alle giunture di porte, tubature e
  cavi.  Anche le porte ed eventuali finestre dovrebbero essere
  costruite o protette in modo da impedire l'accesso degli
  animali indesiderabili.  Qualora necessario, si potrà inserire
  nella porta uno spioncino.  Il pavimento dovrebbe essere
  liscio, impermeabile, non scivoloso, ricoperto di materiali
  che l'animale può ritrovare in natura, tra cui del cibo,
  facilmente lavabile, con lettiera sostituibile, in grado di
  sopportare senza danni il peso dei compartimenti e di altre
  installazioni pesanti.  Eventuali drenaggi di scolo dovrebbero
  essere correttamente coperti e muniti di griglia per impedire
  la penetrazione di animali.
      1.2.2. I muri ed il pavimento dei locali in cui gli
  animali possono muoversi liberamente devono essere rivestiti
  di materiale particolarmente resistente, atto a sopportare
  l'intenso logorio causato dagli animali e dalle pulizie.  Il
  rivestimento deve essere innocuo per gli animali e tale da
  impedire che si feriscano.  Nei locali si dovrebbero installare
  drenaggi di scolo.  Sarà inoltre opportuna una protezione
  supplementare delle attrezzature e degli impianti affinché non
  vengano danneggiati dagli animali, né possano arrecare danno
  agli animali stessi.  Nei recinti esterni si dovrebbero
  adottare le necessarie misure per impedire l'eventuale accesso
  del pubblico e di animali.
      1.2.3. I locali destinati ad ospitare animali di
  allevamento dovranno rispettare almeno le norme stabilite
  dalla Convenzione europea per la protezione degli animali
  allevati per utilizzazione in allevamento, e quelle emanate
  dalle autorità nazionali veterinarie o altre.
 
                              Pag. 18
 
      1.2.4. La maggior parte dei locali destinati ad animali
  sono stati concepiti per roditori.  Questi locali servono
  sovente anche ad ospitare specie di taglia maggiore.  Non si
  faranno coabitare specie fra loro incompatibili.
      1.2.5. I locali di permanenza degli animali non devono
  essere dotati di impianti che consentano di praticare
  manipolazioni ed esperimenti.
      1. 3.  Laboratori e sale per esperimenti a finalità
  generale o specifica.
      1.3.1. Le aziende di allevamento o le aziende fornitrici
  devono essere dotate di adeguati impianti per effettuare le
  consegne degli animali pronti per la spedizione.
      1.3.2. Tutti gli istituti devono avere inoltre una
  dotazione minima di apparecchi di laboratorio per diagnosi
  semplici, esami  post mortem  e/o raccogliere campioni in
  vista di più approfonditi esami di laboratorio, da effettuare
  altrove.
      1.3.3. Si devono adottare disposizioni per la ricezione
  degli animali in modo che il loro arrivo non metta in pericolo
  gli animali già presenti, ad esempio la quarantena.
      1.3.4. Si dovrebbe disporre di locali separati per
  animali malati o feriti.
      1.3.5. Se necessario, sarebbe inoltre opportuno disporre
  di una o più sale operatorie separate, attrezzate in modo da
  consentire l'asepsi negli esperimenti chirurgici.  Si deve
  disporre di locali da convalescenza postoperatoria, qualora
  necessaria.
  1.4.  Locali di servizio.
      1.4.1. I locali in cui si conservano gli alimenti
  principali dovrebbero essere a bassa temperatura, asciutti ed
  inaccessibili a vermi ed insetti ed i locali dai giacigli
  saranno asciutti ed inaccessibili a vermi ed insetti.  Gli
  altri materiali che potrebbero essere infetti, o comunque a
  rischio, dovrebbero essere conservati separatamente.
      1.4.2. Si dovrebbe disporre di locali per deporre gabbie,
  strumenti e altri attrezzi, una volta ripuliti.
      1.4.3. I locali da pulitura e lavaggio dovrebbero essere
  sufficientemente spaziosi da contenere gli apparecchi per la
  disinfezione del materiale.  Le operazioni di pulizia
  dovrebbero essere organizzate in modo da separare l'afflusso
  del materiale sporco da quello pulito per non infettare
  attrezzi appena lavati.  Muri e pavimento dovrebbero essere
  ricoperti da un rivestimento adeguatamente resistente e
  l'impianto di ventilazione sarà sufficientemente potente da
  eliminare calore ed umidità eccessivi.
 
                              Pag. 19
 
      1.4.4. Si devono adottare disposizioni per l'igiene del
  magazzinaggio e delle operazioni di eliminazione delle
  carcasse e degli scarti animali.  Se non è possibile, né
  opportuno, l'incenerimento sul posto, occorrerà prendere
  adeguate disposizioni per eliminare queste sostanze
  conformemente ai regolamenti sanitari ed ai decreti locali.  Si
  dovranno adottare precauzioni speciali in caso di rifiuti
  altamente tossici o radioattivi.  L'incenerimento delle
  carcasse animali deve avvenire previa autorizzazione nonché
  sotto lo stretto controllo della unità sanitaria locale.
      1.4.5. La progettazione e la costruzione delle aree di
  circolazione dovrebbero corrispondere alle norme relative alla
  permanenza degli animali.  I corridoi dovrebbero essere
  sufficientemente larghi per l'agevole circolazione del
  materiale mobile.
      2.  Ambiente nei locali di permanenza degli animali e suo
  controllo.
      2.1.  Ventilazione.
      2.1.1. I locali di permanenza degli animali devono essere
  muniti di un sistema di ventilazione adeguato alle esigenze
  delle specie ospitate.  Scopo della ventilazione è introdurre
  aria pura e ridurre gli odori, i gas tossici, la polvere ed
  ogni tipo di agente infettivo.  Essa elimina inoltre l'eccesso
  di calore e di umidità.
      2.1.2. L'aria nei locali va frequentemente rinnovata.  In
  genere è sufficiente un tasso di ventilazione di 15-20 ricambi
  d'aria/ora.  Nondimeno, in talune circostanze, quando il
  popolamento è scarso, può essere sufficiente un tasso di
  ventilazione di 8-10 ricambi d'aria/ora ed una ventilazione
  meccanica può perfino risultare superflua.  In altri casi, può
  essere necessario rinnovare l'aria più frequentemente,
  evitando comunque il riciclo d'aria non trattata.  Si ricordi
  che anche il più efficiente impianto di ventilazione non può
  compensare scadenti metodi di pulizia o negligenza.
      2.1.3. L'impianto di ventilazione deve essere progettato
  in modo da evitare correnti d'aria nocive.
      2.1.4. E' vietato fumare nei locali di permanenza degli
  animali.
      2.2.  Temperatura.
      2.2.1. Nella tabella 1 figura la gamma di temperature
  raccomandate: le cifre riguardano soltanto animali adulti e
  normali.  I neonati ed i piccoli richiedono sovente una
  temperatura più elevata.  Nel regolare la temperatura dei
  locali si dovrebbe tener conto delle eventuali modifiche della
  termoregolazione degli animali, dovute a particolari
  condizioni fisiologiche ed agli effetti degli esperimenti.
 
                              Pag. 20
 
      2.2.2. Date le condizioni climatiche prevalenti in
  Europa, è necessario un impianto di ventilazione con
  dispositivo di riscaldamento e di raffreddamento dell'aria.
      2.2.3. Negli istituti utenti, la temperatura dei locali
  di permanenza degli animali deve essere controllata con
  precisione, essendo la temperatura ambiente un fattore fisico
  che esercita un importante effetto sul metabolismo di tutti
  gli animali.
      2.3.  Umidità.
      Le variazioni dell'umidità relativa (UR) esercitano un
  effetto dannoso sulla salute e sul benessere degli animali.  Si
  raccomanda quindi che il grado di UR nei locali di permanenza
  sia adeguato alle specie ospitate, ed in genere mantenuto a
  55%.00610%.  E' opportuno evitare per un periodo prolungato
  valori inferiori al 40% o superiori al 70% di UR.
      2.4.  Illuminazione.
      Nei locali sprovvisti di finestre, occorre fornire
  un'illuminazione artificiale controllata, sia per rispettare
  le esigenze biologiche degli animali, sia per fornire un
  soddisfacente ambiente di lavoro.  E' parimenti necessario
  controllare l'intensità e il ciclo luce/buio.  Per gli animali
  albini si dovrà tener conto della loro particolare sensibilità
  alla luce (vedi anche punto 2.6).
      2.5.  Rumore.
      Il rumore può costituire un importante fattore di
  disturbo per gli animali.  I locali di permanenza e le sale da
  esperimento devono essere isolati contro qualsiasi fonte di
  intenso rumore nella gamma dei suoni udibili e dei suoni a più
  alta frequenza, per evitare disturbi del comportamento e della
  fisiologia degli animali.
      2.6.  Impianto di allarme.
      Una struttura che ospita numerosi animali è vulnerabile.
  Si raccomanda quindi di proteggere correttamente le strutture
  mediante impianti che segnalino gli incendi e l'intrusione di
  persone non autorizzate.  I difetti od i guasti dell'impianto
  di ventilazione costituiscono un altro pericolo di disordini
  ed anche di morte degli animali per soffocamento o per eccesso
  di calore, oppure, nei casi meno gravi, potrebbero esercitare
  sull'esperimento effetti negativi al punto da vanificarlo e
  doverlo quindi ripetere.  Sarebbe pertanto opportuno installare
  adeguati dispositivi di controllo nell'impianto di
  riscaldamento e di ventilazione, affinché il personale possa
  sorvegliarne il funzionamento globale.  Se necessario, sarebbe
  opportuno installare un
 
                              Pag. 21
 
  gruppo elettrogeno di soccorso, per garantire il
  funzionamento degli apparecchi necessari alla sopravvivenza
  degli animali ed all'illuminazione in caso di guasto o di
  interruzione della fornitura di elettricità.  Sarà opportuno
  affiggere bene in vista chiare disposizioni per i casi di
  emergenza.  Si raccomanda un impianto di allarme nelle vasche
  dei pesci per il caso di interruzione del rifornimento
  d'acqua.  Occorrerà vegliare a che il funzionamento
  dell'impianto d'allarme disturbi il meno possibile gli
  animali.
      3.  Tutela.
      3.1.  Salute.
      3.1.1. La persona responsabile dell'istituto dovrà
  assicurare che un veterinario esegua regolari ispezioni degli
  animali e delle condizioni in cui sono alloggiati e curati.
      3.1.2. Dato il potenziale rischio che rappresentano la
  salute e l'igiene del personale dovrebbero formare oggetto di
  particolare attenzione.
      3.2.  Condizioni di imballo e di trasporto.
      Indubbiamente, ogni trasporto costituisce per gli animali
  uno  stress,  da alleviare per quanto possibile.  Ai fini
  del trasporto, gli animali devono essere sani e lo
  spedizioniere è tenuto a controllare che lo siano
  effettivamente.  Animali malati o comunque non idonei
  fisicamente non dovrebbero mai essere trasportati, salvo che
  per ragioni terapeutiche o diagnostiche.  Occorre dare
  particolare attenzione alle femmine in stato di avanzata
  gravidanza.  Le femmine che potrebbero partorire durante il
  percorso o quelle che hanno partorito nelle precedenti 48 ore
  e loro prole, non dovranno essere trasportate.  Lo speditore ed
  il trasportatore dovrebbero prendere le necessarie precauzioni
  durante le operazioni di imballo e di transito, per evitare
  inutili sofferenze per inadeguata ventilazione, esposizione a
  temperature estreme, mancanza di cibo o di acqua, ritardi
  prolungati, eccetera.  Il destinatario dovrebbe essere
  accuratamente informato sui particolari e sui documenti di
  trasporto, affinché le operazioni di consegna e di ricezione
  sul luogo di destinazione possano svolgersi rapidamente.  Si
  ricorda che, per quanto riguarda il trasporto internazionale
  di animali, si applicano le direttive 77/489/CEE e 81/389/CEE.
  Si raccomanda altresì di rispettare compiutamente le leggi ed
  i regolamenti nazionali, nonché i regolamenti relativi agli
  animali vivi, emessi dall'"Associazione internazionale dei
  trasporti aerei" e dall'"Associazione del trasporto aereo di
  animali  (Animal Air Transport Association).
      3.3.  Ricezione ed apertura dei colli.
      I colli contenenti animali devono essere ritirati ed
  aperti senza inutili ritardi.  Ad avvenuta ispezione, gli
  animali devono immediatamente essere trasferiti in gabbie
  pulite o in box puliti, ed adeguatamente
 
                              Pag. 22
 
  nutriti e dissetati.  Gli animali malati o comunque non
  idonei fisicamente dovranno essere tenuti in osservazione,
  separati dagli altri.  Devono essere esaminati non appena
  possibile da un veterinario o da altra persona competente e
  curati secondo il caso.  Gli animali che non presentano alcuna
  possibilità di guarigione dovrebbero essere eliminati senza
  indugi con metodo indolore.  Infine, tutti gli animali ricevuti
  dovranno essere registrati e contrassegnati conformemente agli
  articoli 17, 18 e 19, paragrafo 5, della direttiva.  I
  contenitori che son serviti per il trasporto dovrebbero essere
  immediatamente distrutti, qualora non fosse possibile
  disinfettarli.
      3.4.  Quarantena, isolamento ed acclimatazione.
      3.4.1. Gli scopi della quarantena sono:
          a)  proteggere gli altri animali ospitati;
          b)  proteggere l'uomo da infezioni zoonotiche,
  e
          c)  promuovere una buona prassi scientifica.
      A meno che la salute degli animali introdotti in
  un'azienda di allevamento sia soddisfacente, si raccomanda di
  metterli in quarantena.  In taluni casi, ad esempio per la
  rabbia, questo periodo può essere fissato dalla legislazione
  nazionale dello Stato membro.  In altri casi, potrà variare e
  dovrebbe essere determinato in funzione delle circostanze, da
  persona competente, in genere dal veterinario impiegato
  dall'azienda (vedi anche tabella 2).
      Gli animali potranno essere utilizzati per esperimenti
  durante la quarantena qualora si siano acclimatati al nuovo
  ambiente e non presentino alcun importante rischio per altri
  animali o per l'uomo.
      3.4.2. Si raccomanda di predisporre locali per isolare
  gli animali che presentano sintomi di cattiva salute o siano
  sospetti di essere ammalati, così da costituire un rischio per
  l'uomo o per altri animali.
      3.4.3. Anche se si fosse constatato che gli animali sono
  sani, è necessario imporre loro un periodo di acclimatazione,
  prima di utilizzarli in un esperimento, la cui durata dipende
  da vari fattori, come la durata del trasporto e l'età
  dell'animale.  La durata di tale periodo verrà decisa da un
  veterinario.
      3.5.  Ingabbiamento.
      3.5.1. Si possono distinguere due principali modi di
  ospitare gli animali:
      Uno è quello seguito nelle aziende di allevamento, nelle
  aziende fornitrici e negli istituti utenti del ramo biomedico,
  consistente nell'ospitare roditori, conigli, carnivori,
  uccelli.  Gli orientamenti relativi a gabbie, box chiusi,
  paddock e box di stalla adatti a queste strutture figurano
  nelle tabelle da 3 a 5 e 13.  Altri suggerimenti
 
                              Pag. 23
 
  relativi alla superficie minima del pavimento delle gabbie
  figurano nei diagrammi da 1 a 6.  Inoltre, adeguati
  orientamenti per valutare la densità di popolamento nelle
  gabbie figurano nei diagrammi da 8 a 12.
      L'altro modo è quello sovente seguito nei laboratori che
  eseguono esperimenti unicamente su animali da fattoria o su
  animali di analoghe dimensioni.  Le attrezzature di tali
  laboratori non dovrebbero essere inferiori a quelle imposte
  dalle vigenti norme veterinarie.
      3.5.2. Le gabbie ed i box chiusi con lettiere non devono
  essere fabbricati con materiale nocivo agli animali.  Devono
  essere studiati in modo da impedire agli animali di ferirsi e,
  se non eliminabili dopo l'uso, essere costruiti con materiale
  resistente, adatto alle tecniche di pulizia e di disinfezione.
  Si dovrebbe progettare con particolare attenzione il pavimento
  delle gabbie e dei box chiusi, che varierà secondo la specie e
  l'età degli animali ed essere studiato in modo da poter
  rimuovere agevolmente gli escrementi, sempre tenendo conto
  delle esigenze psico-fisiche dell'animale.  E' vietato lavare i
  box e le gabbie con getti di acqua che raggiungano anche
  l'animale.
      3.5.3. I box chiusi devono essere progettati tenendo
  presente il benessere delle specie da ospitare.  Essi devono
  consentire la soddisfazione di taluni bisogni etologici
  (arrampicarsi, isolarsi o ripararsi temporaneamente,
  eccetera), nonché un'accurata pulitura e la possibilità di
  evitare il contatto con altri animali.
      3.6.  Alimentazione.
      3.6.1. Nelle operazioni di scelta, produzione e
  preparazione dell'alimento per animali, si devono adottare
  precauzioni per evitare qualsiasi infezione di origine
  chimica, fisica e microbiologica.  L'alimento deve essere
  imballato in sacchi chiusi, impermeabili, recanti la data di
  preparazione.  L'imballo, il trasporto ed il magazzinaggio
  devono essere studiati in modo da evitare la contaminazione,
  il deterioramento o la distruzione.  I depositi dovrebbero
  essere a bassa temperatura, oscuri, asciutti, inaccessibili a
  vermi ed insetti.  Gli alimenti rapidamente deperibili, quali
  foraggio verde, verdure, carni, frutta, pesce, eccetera devono
  essere conservati in camere fredde, frigoriferi o
  congelatori.
      Tutte le mangiatoie, tutti gli abbeveratoi od altri
  attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono
  essere regolarmente ripuliti e, se necessario, sterilizzati.
  Se si usano mangimi umidi o se i mangimi sono facilmente
  contaminabili con acqua, urina, eccetera, è necessario
  procedere a pulizia quotidiana.
      3.6.2. La somministrazione degli alimenti varia secondo
  la specie, ma deve comunque soddisfare i bisogni fisiologici
  dell'animale.  Si deve fare in modo che ogni animale possa
  accedere al mangime.
      3.7.  Acqua.
      3.7.1. Tutti gli animali devono disporre in permanenza di
  acqua potabile, non infetta.  Durante il trasporto, è
  accettabile che l'acqua
 
                              Pag. 24
 
  venga somministrata quale parte di alimentazione umida.
  D'altro canto l'acqua è un veicolo di microorganismi e va
  somministrata in modo da ridurre al minimo i rischi.  Si
  seguono correntemente due metodi: le bottiglie biberon e gli
  apparecchi per l'abbeveraggio automatico.
      3.7.2. Per animali piccoli, quali i roditori ed i
  conigli, si ricorre sovente alla bottiglia.  Questi recipienti
  dovrebbero essere in materiale translucido per controllarne il
  contenuto.  Il collo della bottiglia dovrebbe essere
  sufficientemente largo per poter agevolmente ripulirla a
  fondo; le bottiglie in materia plastica non dovranno lasciar
  fuoriuscire il liquido.  Anche le capsule, i tappi ed i tubi
  dovrebbero essere sterilizzabili e di facile ripulitura.  Tutte
  le bottiglie e tutti gli accessori vanno smontati, ripuliti e
  sterilizzati ad adeguati e regolari intervalli.  Sarebbe
  preferibile sostituire ogni volta le bottiglie con altre
  pulite e sterilizzate, invece di riempirle nei locali di
  permanenza degli animali.
      3.7.3. Gli abbeveratoi automatici devono essere
  regolarmente verificati e risciacquati e si dovrebbe
  controllarne regolarmente il funzionamento per evitare
  incidenti e l'insorgere di infezioni.  Se si usano gabbie a
  fondo compatto, occorre cercare di ridurre al minimo il
  rischio di allagamenti.  E' inoltre necessario procedere
  regolarmente ad un esame batteriologico dell'apparecchio per
  tenere sotto controllo la qualità dell'acqua.
      3.7.4. L'acqua proveniente dalle canalizzazioni pubbliche
  contiene alcuni microorganismi considerati in genere non
  pericolosi, a meno che si lavori con animali definiti
  microbiologicamente.  In tali casi l'acqua dovrebbe essere
  trattata.  L'acqua delle canalizzazioni pubbliche è in genere
  clorata, per evitare il moltiplicarsi di microorganismi.
  Questa clorazione non sempre riesce a limitare lo sviluppo di
  taluni germi patogeni potenziali, quali ad esempio gli
  pseudomonas.  Una precauzione supplementare può consistere
  nell'aumentare il tasso di cloro nell'acqua, o
  nell'acidificare l'acqua per ottenere l'effetto voluto.
      3.7.5. I pesci, gli anfibi ed i rettili presentano una
  tolleranza molto varia da specie a specie, nei confronti
  dell'acidità, del cloro e di altri prodotti chimici.  Per tali
  ragioni occorre adottare disposizioni per rifornire gli
  acquari ed ai vivai l'acqua proporzionata al fabbisogno e alla
  soglia di tolleranza delle singole specie.
 
                              Pag. 25
 
                                                   Annesso  B
                                                 (Articolo 19)
                                                  Tabella  1.
          ORIENTAMENTI PER LA TEMPERATURA DEI LOCALI
           (Animali in gabbia o in recinti interni)
                      ...  (omissis) ...
 
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                                                  Tabella  2.
       ORIENTAMENTI PER I PERIODI DI QUARANTENA LOCALE
      Nota introduttiva:  Per gli animali importati, tutti
  i periodi di quarantena dovrebbero essere soggetti ai
  regolamenti nazionali degli Stati membri.  I periodi di
  quarantena locale dovrebbero essere determinati secondo le
  circostanze da persona competente, in genere da un veterinario
  nominato dall'organismo.
                      ...  (omissis) ...
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-79 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0079 TOTPAG=0026 TOTDOC=0021 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=021 PAGFIN=0026 RIGFIN=010 UPAG=SI PAGEIN=13 PAGEFIN=26 SORTRES= SORTDDL=007900 00 FASCIDC=12DDL0079 SORTNAV=0007900 000 00000 ZZDDLC79 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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