| 1. Gli allegati I e II al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116, sono sostituiti dagli allegati I e II di cui
all'annesso A alla presente legge.
2. Le tabelle 1 e 2 allegate al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, sono sostituite dalle tabelle 1 e 2 di
cui all'annesso B alla presente legge. Le tabelle da 6 a 12
allegate al citato decreto legislativo n. 116 del 1992 sono
soppresse.
3. Il diagramma 7 annesso al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116, è soppresso.
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Annesso A.
(Articolo 19)
Allegato. I.
ELENCO DEGLI ANIMALI DA ESPERIMENTO
Topo (Mus musculus);
Ratto (Rattus norvegicus);
Porcellino d'India (Cavia porcellus);
Mesocriceto dorato (Mesocricetus aurarus);
Coniglio (Oryctolagus cuniculus);
Quaglia (Coturnix coturnix).
----------
Gli esperimenti sono consentiti solo su animali
appartenenti alle specie indicate da tale allegato.
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Allegato II.
LINEE DI INDIRIZZO PER LA SISTEMAZIONE
E LA TUTELA DEGLI ANIMALI
(Articolo 5 del decreto)
Introduzione.
1. Scopo del decreto è garantire che gli animali da
esperimento vengano adeguatamente trattati in modo da
assicurare loro un benessere psicologico oltre che fisico e
che non vengano loro inflitti inutilmente dolori, sofferenze,
angoscia o danni durevoli o temporanei e garantire altresì
che, laddove siano inevitabili, questi danni vengano limitati
al minimo.
2. E' vero che taluni esperimenti sono svolti in
condizioni di terreno aperto, su animali allo stato selvatico
ed autosufficienti, ma questi esperimenti sono molto rari.
Quasi sempre gli animali utilizzati devono, per ragioni
pratiche, essere tenuti sotto un certo controllo fisico, in
strutture che variano dal recinto esterno alle gabbie per
piccoli animali, in uno stabulario. Svariati interessi si
trovano così in conflitto. Da un lato l'animale i cui bisogni
di movimento, di relazione sociale ed altre manifestazioni
vitali subiscono una certa repressione, dall'altro lo
sperimentatore ed i suoi assistenti che esigono un controllo
completo dell'animale e del suo ambiente. In questo conflitto,
gli interessi degli animali vengono talvolta in secondo
luogo.
3. Per tale ragione l'articolo 5 prevede che: "per quanto
riguarda il trattamento generale e la sistemazione degli
animali:
a) tutti gli animali da esperimento siano
alloggiati e godano di un ambiente e una certa libertà di
movimento, in modo tale che vengano rispettate le esigenze
etologiche proprie della specie e del gruppo degli animali, e
godano altresì di un'alimentazione, di acqua e di cure
adeguate alla loro salute e al loro benessere psicologico;
b) qualsiasi limitazione alla possibilità di
soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali di un
animale da esperimento sia ridotta al minimo;".
4. Il presente allegato traccia alcuni orientamenti
fondati sulle conoscenze e sulla prassi attuale in materia di
sistemazione e di tutela degli animali. Esso illustra ed
integra i princìpi di base adottati nell'articolo 5, ed
intende assistere le autorità, gli istituti ed i singoli nel
perseguire gli obiettivi del decreto.
5. La parola "tutela", utilizzata in relazione agli
animali che servono o dovranno servire in esperimenti,
comprende tutti gli aspetti della relazione tra l'animale e
l'uomo. Con tale termine si intende la somma di risorse
materiali utilizzate dall'uomo. Essa inizia nel
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momento in cui l'animale è prescelto ai fini
dell'esperimento, e dura fino a quando sarà ucciso con metodo
eutanasico o in altro modo eliminato a cura dell'istituto, al
termine dell'esperimento.
6. L'allegato ha lo scopo di offrire consigli sulla
progettazione di appropriati locali per animali. Si hanno
tuttavia vari modi di allevare o di ospitare animali da
laboratorio che variano fondamentalmente l'uno dall'altro per
quanto riguarda il grado di controllo dell'ambiente
microbiologico. Occorre tener presente che il personale dovrà
talvolta essere in grado di valutare il carattere e le
condizioni degli animali quando le norme raccomandate in
materia di spazio dovessere risultare insufficienti, ad
esempio nel caso di animali particolarmente aggressivi.
L'applicazione degli orientamenti delineati nel presente
allegato dovrà tener conto degli imperativi delle singole
situazioni.
7. La parola benessere psicologico viene valutata in base
a quattro differenti criteri. L'animale è in stato di
benessere psicologico se:
a) è in buona salute fisica;
b) mostra una parte considerevole del repertorio
comportamentale tipico della sua specie in natura;
c) non ha comportamenti stereotipati o
anormali;
d) non è in uno stato cronico di stress.
Definizioni.
Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 nel presente
allegato si intende per:
a) " loculi di permanenza ": i locali in cui
gli animali vivono normalmente, sia a scopo di riproduzione e
di allevamento, sia durante lo svolgimento di un
esperimento;
b) " gabbia ": il contenitore fisso o mobile,
recintato da muri del quale almeno una parete è costituita da
sbarre o da griglia metallica o, se necessario, da reti e nel
quale uno o più animali vengono tenuti o trasportati; in
funzione del tasso di popolamento e delle dimensioni della
gabbia, la libertà di movimento degli animali è più o meno
limitata;
c) " box " chiuso: superficie racchiusa da
mura, sbarre o da griglia matallica nel quale sono tenuti uno
o più animali; secondo le dimensioni del box e del tasso di
popolamento, la libertà di movimento degli animali è in genere
meno limitata che in una gabbia;
d) " paddock ": superficie recintata da
staccionata, mura, sbarre o da griglia metallica, situata in
genere all'esterno di una costruzione, nella quale gli animali
tenuti in gabbia o in recinto chiuso possono muoversi
liberamente durante determinati periodi, conformemente ai loro
bisogni etologici e fisiologici, ad esempio per fare del
moto;
e) " box di stalla ": piccolo scompartimento
a tre lati, generalmente dotato di mangiatoia e di tramezzi
laterali, nel quale possono essere tenuti uno o due animali
non legati.
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1. Strutture.
1.1. Funzione e progettazione generale.
1.1.1. Tutte le strutture devono essere progettate in
modo da offrire un ambiente appropriato alle specie da
ospitare, evitando gli aspetti che differiscono maggiormente
tra le condizioni naturali e di stabulazione, allo scopo di
creare artificiosamente nuove strutture che possono stimolare
attività simili a quelle naturali. Dovranno inoltre essere
studiate in modo da impedire l'accesso ai non addetti.
Anche le strutture che fanno parte di un edificio più
importante dovrebbero essere protette da adeguate norme di
costruzione e da disposizioni che limitino il numero delle
entrate ed impediscano la circolazione di persone non
autorizzate.
1.1.2. Si raccomanda un programma di manutenzione delle
strutture per evitare qualsiasi cedimento del materiale.
1.2. Locali di permanenza degli animali.
1.2.1 Si devono adottare tutte le misure necessarie per
garantire una rapida e efficiente pulizia dei locali e
l'osservanza delle norme di igiene. Nei locali deve essere
garantita la presenza di materiali od oggetti che stimolino le
attività comportamentali dell'animale. I soffitti ed i muri
dovrebbero essere resistenti e dovranno avere una superficie
liscia, impermeabile e facilmente lavabile, facendo
particolare attenzione alle giunture di porte, tubature e
cavi. Anche le porte ed eventuali finestre dovrebbero essere
costruite o protette in modo da impedire l'accesso degli
animali indesiderabili. Qualora necessario, si potrà inserire
nella porta uno spioncino. Il pavimento dovrebbe essere
liscio, impermeabile, non scivoloso, ricoperto di materiali
che l'animale può ritrovare in natura, tra cui del cibo,
facilmente lavabile, con lettiera sostituibile, in grado di
sopportare senza danni il peso dei compartimenti e di altre
installazioni pesanti. Eventuali drenaggi di scolo dovrebbero
essere correttamente coperti e muniti di griglia per impedire
la penetrazione di animali.
1.2.2. I muri ed il pavimento dei locali in cui gli
animali possono muoversi liberamente devono essere rivestiti
di materiale particolarmente resistente, atto a sopportare
l'intenso logorio causato dagli animali e dalle pulizie. Il
rivestimento deve essere innocuo per gli animali e tale da
impedire che si feriscano. Nei locali si dovrebbero installare
drenaggi di scolo. Sarà inoltre opportuna una protezione
supplementare delle attrezzature e degli impianti affinché non
vengano danneggiati dagli animali, né possano arrecare danno
agli animali stessi. Nei recinti esterni si dovrebbero
adottare le necessarie misure per impedire l'eventuale accesso
del pubblico e di animali.
1.2.3. I locali destinati ad ospitare animali di
allevamento dovranno rispettare almeno le norme stabilite
dalla Convenzione europea per la protezione degli animali
allevati per utilizzazione in allevamento, e quelle emanate
dalle autorità nazionali veterinarie o altre.
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1.2.4. La maggior parte dei locali destinati ad animali
sono stati concepiti per roditori. Questi locali servono
sovente anche ad ospitare specie di taglia maggiore. Non si
faranno coabitare specie fra loro incompatibili.
1.2.5. I locali di permanenza degli animali non devono
essere dotati di impianti che consentano di praticare
manipolazioni ed esperimenti.
1. 3. Laboratori e sale per esperimenti a finalità
generale o specifica.
1.3.1. Le aziende di allevamento o le aziende fornitrici
devono essere dotate di adeguati impianti per effettuare le
consegne degli animali pronti per la spedizione.
1.3.2. Tutti gli istituti devono avere inoltre una
dotazione minima di apparecchi di laboratorio per diagnosi
semplici, esami post mortem e/o raccogliere campioni in
vista di più approfonditi esami di laboratorio, da effettuare
altrove.
1.3.3. Si devono adottare disposizioni per la ricezione
degli animali in modo che il loro arrivo non metta in pericolo
gli animali già presenti, ad esempio la quarantena.
1.3.4. Si dovrebbe disporre di locali separati per
animali malati o feriti.
1.3.5. Se necessario, sarebbe inoltre opportuno disporre
di una o più sale operatorie separate, attrezzate in modo da
consentire l'asepsi negli esperimenti chirurgici. Si deve
disporre di locali da convalescenza postoperatoria, qualora
necessaria.
1.4. Locali di servizio.
1.4.1. I locali in cui si conservano gli alimenti
principali dovrebbero essere a bassa temperatura, asciutti ed
inaccessibili a vermi ed insetti ed i locali dai giacigli
saranno asciutti ed inaccessibili a vermi ed insetti. Gli
altri materiali che potrebbero essere infetti, o comunque a
rischio, dovrebbero essere conservati separatamente.
1.4.2. Si dovrebbe disporre di locali per deporre gabbie,
strumenti e altri attrezzi, una volta ripuliti.
1.4.3. I locali da pulitura e lavaggio dovrebbero essere
sufficientemente spaziosi da contenere gli apparecchi per la
disinfezione del materiale. Le operazioni di pulizia
dovrebbero essere organizzate in modo da separare l'afflusso
del materiale sporco da quello pulito per non infettare
attrezzi appena lavati. Muri e pavimento dovrebbero essere
ricoperti da un rivestimento adeguatamente resistente e
l'impianto di ventilazione sarà sufficientemente potente da
eliminare calore ed umidità eccessivi.
Pag. 19
1.4.4. Si devono adottare disposizioni per l'igiene del
magazzinaggio e delle operazioni di eliminazione delle
carcasse e degli scarti animali. Se non è possibile, né
opportuno, l'incenerimento sul posto, occorrerà prendere
adeguate disposizioni per eliminare queste sostanze
conformemente ai regolamenti sanitari ed ai decreti locali. Si
dovranno adottare precauzioni speciali in caso di rifiuti
altamente tossici o radioattivi. L'incenerimento delle
carcasse animali deve avvenire previa autorizzazione nonché
sotto lo stretto controllo della unità sanitaria locale.
1.4.5. La progettazione e la costruzione delle aree di
circolazione dovrebbero corrispondere alle norme relative alla
permanenza degli animali. I corridoi dovrebbero essere
sufficientemente larghi per l'agevole circolazione del
materiale mobile.
2. Ambiente nei locali di permanenza degli animali e suo
controllo.
2.1. Ventilazione.
2.1.1. I locali di permanenza degli animali devono essere
muniti di un sistema di ventilazione adeguato alle esigenze
delle specie ospitate. Scopo della ventilazione è introdurre
aria pura e ridurre gli odori, i gas tossici, la polvere ed
ogni tipo di agente infettivo. Essa elimina inoltre l'eccesso
di calore e di umidità.
2.1.2. L'aria nei locali va frequentemente rinnovata. In
genere è sufficiente un tasso di ventilazione di 15-20 ricambi
d'aria/ora. Nondimeno, in talune circostanze, quando il
popolamento è scarso, può essere sufficiente un tasso di
ventilazione di 8-10 ricambi d'aria/ora ed una ventilazione
meccanica può perfino risultare superflua. In altri casi, può
essere necessario rinnovare l'aria più frequentemente,
evitando comunque il riciclo d'aria non trattata. Si ricordi
che anche il più efficiente impianto di ventilazione non può
compensare scadenti metodi di pulizia o negligenza.
2.1.3. L'impianto di ventilazione deve essere progettato
in modo da evitare correnti d'aria nocive.
2.1.4. E' vietato fumare nei locali di permanenza degli
animali.
2.2. Temperatura.
2.2.1. Nella tabella 1 figura la gamma di temperature
raccomandate: le cifre riguardano soltanto animali adulti e
normali. I neonati ed i piccoli richiedono sovente una
temperatura più elevata. Nel regolare la temperatura dei
locali si dovrebbe tener conto delle eventuali modifiche della
termoregolazione degli animali, dovute a particolari
condizioni fisiologiche ed agli effetti degli esperimenti.
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2.2.2. Date le condizioni climatiche prevalenti in
Europa, è necessario un impianto di ventilazione con
dispositivo di riscaldamento e di raffreddamento dell'aria.
2.2.3. Negli istituti utenti, la temperatura dei locali
di permanenza degli animali deve essere controllata con
precisione, essendo la temperatura ambiente un fattore fisico
che esercita un importante effetto sul metabolismo di tutti
gli animali.
2.3. Umidità.
Le variazioni dell'umidità relativa (UR) esercitano un
effetto dannoso sulla salute e sul benessere degli animali. Si
raccomanda quindi che il grado di UR nei locali di permanenza
sia adeguato alle specie ospitate, ed in genere mantenuto a
55%.00610%. E' opportuno evitare per un periodo prolungato
valori inferiori al 40% o superiori al 70% di UR.
2.4. Illuminazione.
Nei locali sprovvisti di finestre, occorre fornire
un'illuminazione artificiale controllata, sia per rispettare
le esigenze biologiche degli animali, sia per fornire un
soddisfacente ambiente di lavoro. E' parimenti necessario
controllare l'intensità e il ciclo luce/buio. Per gli animali
albini si dovrà tener conto della loro particolare sensibilità
alla luce (vedi anche punto 2.6).
2.5. Rumore.
Il rumore può costituire un importante fattore di
disturbo per gli animali. I locali di permanenza e le sale da
esperimento devono essere isolati contro qualsiasi fonte di
intenso rumore nella gamma dei suoni udibili e dei suoni a più
alta frequenza, per evitare disturbi del comportamento e della
fisiologia degli animali.
2.6. Impianto di allarme.
Una struttura che ospita numerosi animali è vulnerabile.
Si raccomanda quindi di proteggere correttamente le strutture
mediante impianti che segnalino gli incendi e l'intrusione di
persone non autorizzate. I difetti od i guasti dell'impianto
di ventilazione costituiscono un altro pericolo di disordini
ed anche di morte degli animali per soffocamento o per eccesso
di calore, oppure, nei casi meno gravi, potrebbero esercitare
sull'esperimento effetti negativi al punto da vanificarlo e
doverlo quindi ripetere. Sarebbe pertanto opportuno installare
adeguati dispositivi di controllo nell'impianto di
riscaldamento e di ventilazione, affinché il personale possa
sorvegliarne il funzionamento globale. Se necessario, sarebbe
opportuno installare un
Pag. 21
gruppo elettrogeno di soccorso, per garantire il
funzionamento degli apparecchi necessari alla sopravvivenza
degli animali ed all'illuminazione in caso di guasto o di
interruzione della fornitura di elettricità. Sarà opportuno
affiggere bene in vista chiare disposizioni per i casi di
emergenza. Si raccomanda un impianto di allarme nelle vasche
dei pesci per il caso di interruzione del rifornimento
d'acqua. Occorrerà vegliare a che il funzionamento
dell'impianto d'allarme disturbi il meno possibile gli
animali.
3. Tutela.
3.1. Salute.
3.1.1. La persona responsabile dell'istituto dovrà
assicurare che un veterinario esegua regolari ispezioni degli
animali e delle condizioni in cui sono alloggiati e curati.
3.1.2. Dato il potenziale rischio che rappresentano la
salute e l'igiene del personale dovrebbero formare oggetto di
particolare attenzione.
3.2. Condizioni di imballo e di trasporto.
Indubbiamente, ogni trasporto costituisce per gli animali
uno stress, da alleviare per quanto possibile. Ai fini
del trasporto, gli animali devono essere sani e lo
spedizioniere è tenuto a controllare che lo siano
effettivamente. Animali malati o comunque non idonei
fisicamente non dovrebbero mai essere trasportati, salvo che
per ragioni terapeutiche o diagnostiche. Occorre dare
particolare attenzione alle femmine in stato di avanzata
gravidanza. Le femmine che potrebbero partorire durante il
percorso o quelle che hanno partorito nelle precedenti 48 ore
e loro prole, non dovranno essere trasportate. Lo speditore ed
il trasportatore dovrebbero prendere le necessarie precauzioni
durante le operazioni di imballo e di transito, per evitare
inutili sofferenze per inadeguata ventilazione, esposizione a
temperature estreme, mancanza di cibo o di acqua, ritardi
prolungati, eccetera. Il destinatario dovrebbe essere
accuratamente informato sui particolari e sui documenti di
trasporto, affinché le operazioni di consegna e di ricezione
sul luogo di destinazione possano svolgersi rapidamente. Si
ricorda che, per quanto riguarda il trasporto internazionale
di animali, si applicano le direttive 77/489/CEE e 81/389/CEE.
Si raccomanda altresì di rispettare compiutamente le leggi ed
i regolamenti nazionali, nonché i regolamenti relativi agli
animali vivi, emessi dall'"Associazione internazionale dei
trasporti aerei" e dall'"Associazione del trasporto aereo di
animali (Animal Air Transport Association).
3.3. Ricezione ed apertura dei colli.
I colli contenenti animali devono essere ritirati ed
aperti senza inutili ritardi. Ad avvenuta ispezione, gli
animali devono immediatamente essere trasferiti in gabbie
pulite o in box puliti, ed adeguatamente
Pag. 22
nutriti e dissetati. Gli animali malati o comunque non
idonei fisicamente dovranno essere tenuti in osservazione,
separati dagli altri. Devono essere esaminati non appena
possibile da un veterinario o da altra persona competente e
curati secondo il caso. Gli animali che non presentano alcuna
possibilità di guarigione dovrebbero essere eliminati senza
indugi con metodo indolore. Infine, tutti gli animali ricevuti
dovranno essere registrati e contrassegnati conformemente agli
articoli 17, 18 e 19, paragrafo 5, della direttiva. I
contenitori che son serviti per il trasporto dovrebbero essere
immediatamente distrutti, qualora non fosse possibile
disinfettarli.
3.4. Quarantena, isolamento ed acclimatazione.
3.4.1. Gli scopi della quarantena sono:
a) proteggere gli altri animali ospitati;
b) proteggere l'uomo da infezioni zoonotiche,
e
c) promuovere una buona prassi scientifica.
A meno che la salute degli animali introdotti in
un'azienda di allevamento sia soddisfacente, si raccomanda di
metterli in quarantena. In taluni casi, ad esempio per la
rabbia, questo periodo può essere fissato dalla legislazione
nazionale dello Stato membro. In altri casi, potrà variare e
dovrebbe essere determinato in funzione delle circostanze, da
persona competente, in genere dal veterinario impiegato
dall'azienda (vedi anche tabella 2).
Gli animali potranno essere utilizzati per esperimenti
durante la quarantena qualora si siano acclimatati al nuovo
ambiente e non presentino alcun importante rischio per altri
animali o per l'uomo.
3.4.2. Si raccomanda di predisporre locali per isolare
gli animali che presentano sintomi di cattiva salute o siano
sospetti di essere ammalati, così da costituire un rischio per
l'uomo o per altri animali.
3.4.3. Anche se si fosse constatato che gli animali sono
sani, è necessario imporre loro un periodo di acclimatazione,
prima di utilizzarli in un esperimento, la cui durata dipende
da vari fattori, come la durata del trasporto e l'età
dell'animale. La durata di tale periodo verrà decisa da un
veterinario.
3.5. Ingabbiamento.
3.5.1. Si possono distinguere due principali modi di
ospitare gli animali:
Uno è quello seguito nelle aziende di allevamento, nelle
aziende fornitrici e negli istituti utenti del ramo biomedico,
consistente nell'ospitare roditori, conigli, carnivori,
uccelli. Gli orientamenti relativi a gabbie, box chiusi,
paddock e box di stalla adatti a queste strutture figurano
nelle tabelle da 3 a 5 e 13. Altri suggerimenti
Pag. 23
relativi alla superficie minima del pavimento delle gabbie
figurano nei diagrammi da 1 a 6. Inoltre, adeguati
orientamenti per valutare la densità di popolamento nelle
gabbie figurano nei diagrammi da 8 a 12.
L'altro modo è quello sovente seguito nei laboratori che
eseguono esperimenti unicamente su animali da fattoria o su
animali di analoghe dimensioni. Le attrezzature di tali
laboratori non dovrebbero essere inferiori a quelle imposte
dalle vigenti norme veterinarie.
3.5.2. Le gabbie ed i box chiusi con lettiere non devono
essere fabbricati con materiale nocivo agli animali. Devono
essere studiati in modo da impedire agli animali di ferirsi e,
se non eliminabili dopo l'uso, essere costruiti con materiale
resistente, adatto alle tecniche di pulizia e di disinfezione.
Si dovrebbe progettare con particolare attenzione il pavimento
delle gabbie e dei box chiusi, che varierà secondo la specie e
l'età degli animali ed essere studiato in modo da poter
rimuovere agevolmente gli escrementi, sempre tenendo conto
delle esigenze psico-fisiche dell'animale. E' vietato lavare i
box e le gabbie con getti di acqua che raggiungano anche
l'animale.
3.5.3. I box chiusi devono essere progettati tenendo
presente il benessere delle specie da ospitare. Essi devono
consentire la soddisfazione di taluni bisogni etologici
(arrampicarsi, isolarsi o ripararsi temporaneamente,
eccetera), nonché un'accurata pulitura e la possibilità di
evitare il contatto con altri animali.
3.6. Alimentazione.
3.6.1. Nelle operazioni di scelta, produzione e
preparazione dell'alimento per animali, si devono adottare
precauzioni per evitare qualsiasi infezione di origine
chimica, fisica e microbiologica. L'alimento deve essere
imballato in sacchi chiusi, impermeabili, recanti la data di
preparazione. L'imballo, il trasporto ed il magazzinaggio
devono essere studiati in modo da evitare la contaminazione,
il deterioramento o la distruzione. I depositi dovrebbero
essere a bassa temperatura, oscuri, asciutti, inaccessibili a
vermi ed insetti. Gli alimenti rapidamente deperibili, quali
foraggio verde, verdure, carni, frutta, pesce, eccetera devono
essere conservati in camere fredde, frigoriferi o
congelatori.
Tutte le mangiatoie, tutti gli abbeveratoi od altri
attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono
essere regolarmente ripuliti e, se necessario, sterilizzati.
Se si usano mangimi umidi o se i mangimi sono facilmente
contaminabili con acqua, urina, eccetera, è necessario
procedere a pulizia quotidiana.
3.6.2. La somministrazione degli alimenti varia secondo
la specie, ma deve comunque soddisfare i bisogni fisiologici
dell'animale. Si deve fare in modo che ogni animale possa
accedere al mangime.
3.7. Acqua.
3.7.1. Tutti gli animali devono disporre in permanenza di
acqua potabile, non infetta. Durante il trasporto, è
accettabile che l'acqua
Pag. 24
venga somministrata quale parte di alimentazione umida.
D'altro canto l'acqua è un veicolo di microorganismi e va
somministrata in modo da ridurre al minimo i rischi. Si
seguono correntemente due metodi: le bottiglie biberon e gli
apparecchi per l'abbeveraggio automatico.
3.7.2. Per animali piccoli, quali i roditori ed i
conigli, si ricorre sovente alla bottiglia. Questi recipienti
dovrebbero essere in materiale translucido per controllarne il
contenuto. Il collo della bottiglia dovrebbe essere
sufficientemente largo per poter agevolmente ripulirla a
fondo; le bottiglie in materia plastica non dovranno lasciar
fuoriuscire il liquido. Anche le capsule, i tappi ed i tubi
dovrebbero essere sterilizzabili e di facile ripulitura. Tutte
le bottiglie e tutti gli accessori vanno smontati, ripuliti e
sterilizzati ad adeguati e regolari intervalli. Sarebbe
preferibile sostituire ogni volta le bottiglie con altre
pulite e sterilizzate, invece di riempirle nei locali di
permanenza degli animali.
3.7.3. Gli abbeveratoi automatici devono essere
regolarmente verificati e risciacquati e si dovrebbe
controllarne regolarmente il funzionamento per evitare
incidenti e l'insorgere di infezioni. Se si usano gabbie a
fondo compatto, occorre cercare di ridurre al minimo il
rischio di allagamenti. E' inoltre necessario procedere
regolarmente ad un esame batteriologico dell'apparecchio per
tenere sotto controllo la qualità dell'acqua.
3.7.4. L'acqua proveniente dalle canalizzazioni pubbliche
contiene alcuni microorganismi considerati in genere non
pericolosi, a meno che si lavori con animali definiti
microbiologicamente. In tali casi l'acqua dovrebbe essere
trattata. L'acqua delle canalizzazioni pubbliche è in genere
clorata, per evitare il moltiplicarsi di microorganismi.
Questa clorazione non sempre riesce a limitare lo sviluppo di
taluni germi patogeni potenziali, quali ad esempio gli
pseudomonas. Una precauzione supplementare può consistere
nell'aumentare il tasso di cloro nell'acqua, o
nell'acidificare l'acqua per ottenere l'effetto voluto.
3.7.5. I pesci, gli anfibi ed i rettili presentano una
tolleranza molto varia da specie a specie, nei confronti
dell'acidità, del cloro e di altri prodotti chimici. Per tali
ragioni occorre adottare disposizioni per rifornire gli
acquari ed ai vivai l'acqua proporzionata al fabbisogno e alla
soglia di tolleranza delle singole specie.
Pag. 25
Annesso B
(Articolo 19)
Tabella 1.
ORIENTAMENTI PER LA TEMPERATURA DEI LOCALI
(Animali in gabbia o in recinti interni)
... (omissis) ...
Pag. 26
Tabella 2.
ORIENTAMENTI PER I PERIODI DI QUARANTENA LOCALE
Nota introduttiva: Per gli animali importati, tutti
i periodi di quarantena dovrebbero essere soggetti ai
regolamenti nazionali degli Stati membri. I periodi di
quarantena locale dovrebbero essere determinati secondo le
circostanze da persona competente, in genere da un veterinario
nominato dall'organismo.
... (omissis) ...
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