| Onorevoli Colleghi! -- L'arte di strada è un'antica e
nobile tradizione che svolge un ruolo preminente nella
rivalutazione della strada e della piazza quali luoghi
naturali della vita sociale e culturale delle città. Essa
favorisce l'incontro fra esperienze sociali e culturali
diverse. Riteniamo che un fenomeno spontaneo come l'arte di
strada debba essere incoraggiato e favorito in tutte le sue
forme anziché ostacolato e criminalizzato. Nelle maggiori
capitali europee esistono regolamenti e spazi appositamente
destinati (Beaubourg a Parigi), o tradizionalmente legati
all'arte di strada (piazza Dam ad Amsterdam, il metrò di
Parigi, il Covent Garden a Londra). In Italia la situazione è
più controversa. Mentre ci sono comuni che valorizzano,
attraverso specifiche rassegne e festival (Ferrara, Teramo,
eccetera), questa attività,
altri ostacolano l'arte di strada, utilizzando norme
varate circa 60 anni fa, durante il regime fascista. Infatti,
in Italia, l'arte di strada è regolamentata dall'articolo 121
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed è considerata
come un mestiere ambulante, al pari di cenciaioli, venditori
ambulanti, facchini, cocchieri, lustrascarpe e ciarlatani. Pur
iscrivendosi ai sensi di questo articolo all'apposito
registro, l'artista deve comunicare preventivamente luogo e
data della sua esibizione all'autorità di pubblica sicurezza
ed inoltre deve pagare la tassa per l'occupazione di suolo
pubblico. Il carattere vessatorio ed anacronistico di tale
regolamentazione è evidente, ed è in netto contrasto con
quanto avviene nelle principali città europee. In Italia,
l'applicazione
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concreta dell'articolo 121 del citato testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza ha come conseguenza multe, minacce e
sequestri di strumenti, che sono la causa dell'esclusione del
nostro paese dal circuito internazionale degli artisti
itineranti. Al contrario, a Parigi, Londra, Amsterdam, gli
artisti sono liberi di esibirsi sostanzialmente senza
costrizioni secondo appositi regolamenti che tutelano e
favoriscono l'arte di strada. Crediamo sia giunto il momento
che anche in Italia l'arte di strada sia favorita anziché
ostacolata. E' quello che ci prefiggiamo con
questa proposta di legge. L'arte di strada verrebbe
consentita "nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e
senza impedimento per la normale circolazione" (articolo 2).
Viene demandata ai comuni l'emanazione di regolamenti nei
quali siano indicati i luoghi dove non si può svolgere questa
attività ed i limiti orari e acustici (articolo 3). Questa
attività viene sottratta alla disciplina contenuta
nell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(articolo 4).
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