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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1359
DDL0080-0002
Progetto di legge Camera n. 80 - testo presentato - (DDL12-80)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C80. TESTIPDL
...C80.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC80 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'arte di strada è un'antica e
  nobile tradizione che svolge un ruolo preminente nella
  rivalutazione della strada e della piazza quali luoghi
  naturali della vita sociale e culturale delle città.  Essa
  favorisce l'incontro fra esperienze sociali e culturali
  diverse.  Riteniamo che un fenomeno spontaneo come l'arte di
  strada debba essere incoraggiato e favorito in tutte le sue
  forme anziché ostacolato e criminalizzato.  Nelle maggiori
  capitali europee esistono regolamenti e spazi appositamente
  destinati (Beaubourg a Parigi), o tradizionalmente legati
  all'arte di strada (piazza Dam ad Amsterdam, il metrò di
  Parigi, il Covent Garden a Londra).  In Italia la situazione è
  più controversa.  Mentre ci sono comuni che valorizzano,
  attraverso specifiche rassegne e festival (Ferrara, Teramo,
  eccetera), questa attività,
  altri ostacolano l'arte di strada, utilizzando norme
  varate circa 60 anni fa, durante il regime fascista.  Infatti,
  in Italia, l'arte di strada è regolamentata dall'articolo 121
  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
  con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed è considerata
  come un mestiere ambulante, al pari di cenciaioli, venditori
  ambulanti, facchini, cocchieri, lustrascarpe e ciarlatani.  Pur
  iscrivendosi ai sensi di questo articolo all'apposito
  registro, l'artista deve comunicare preventivamente luogo e
  data della sua esibizione all'autorità di pubblica sicurezza
  ed inoltre deve pagare la tassa per l'occupazione di suolo
  pubblico.  Il carattere vessatorio ed anacronistico di tale
  regolamentazione è evidente, ed è in netto contrasto con
  quanto avviene nelle principali città europee.  In Italia,
  l'applicazione
 
                               Pag. 2
 
  concreta dell'articolo 121 del citato testo unico delle leggi
  di pubblica sicurezza ha come conseguenza multe, minacce e
  sequestri di strumenti, che sono la causa dell'esclusione del
  nostro paese dal circuito internazionale degli artisti
  itineranti.  Al contrario, a Parigi, Londra, Amsterdam, gli
  artisti sono liberi di esibirsi sostanzialmente senza
  costrizioni secondo appositi regolamenti che tutelano e
  favoriscono l'arte di strada.  Crediamo sia giunto il momento
  che anche in Italia l'arte di strada sia favorita anziché
  ostacolata.  E' quello che ci prefiggiamo con
  questa proposta di legge.  L'arte di strada verrebbe
  consentita "nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e
  senza impedimento per la normale circolazione" (articolo 2).
  Viene demandata ai comuni l'emanazione di regolamenti nei
  quali siano indicati i luoghi dove non si può svolgere questa
  attività ed i limiti orari e acustici (articolo 3).  Questa
  attività viene sottratta alla disciplina contenuta
  nell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica
  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
  (articolo 4).
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-80 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0080 TOTPAG=0003 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=008000 00 FASCIDC=12DDL0080 SORTNAV=0008000 000 00000 ZZDDLC80 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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