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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


136
DDL0006-0035
Progetto di legge Camera n. 6 - testo presentato - (DDL12-6)
(suddiviso in 36 Unità Documento)
Unità Documento n.35 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C6. TESTIPDL
...C6.
...PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE --
Articolo 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC6 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Ripartizione dei seggi, verbali e reclami al comitato
                         elettorale).
      1.  Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte
  il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti
  validi da essa riportati.  Per quoziente elettorale si intende
  il rapporto tra i voti ed il numero dei posti.  I posti rimasti
  vacanti per insufficienza del quoziente elettorale sono
  attribuiti alle liste - anche se non abbiano raggiunto il
  quoziente - che hanno riportato maggiori resti.
      2.  A parità di resti fra liste diverse, il posto va
  attribuito alla lista che non ha conseguito alcun posto.  Ove,
  sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito
  almeno un posto, si ricorre al sorteggio.
      3.  A parità di preferenza fra due o più candidati della
  medesima lista, il posto va attribuito secondo la successione
  dei nominativi nelle liste.
      4.  Esaurite le preferenze, sono considerati eletti i
  candidati secondo la successione dei nominativi nelle
  liste.
      5.  Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di
  scrutinio, procede alla assegnazione dei posti e alla
  redazione del verbale sulle operazioni elettorali, che deve
  essere sottoscritto da tutti i componenti.
      6.  Il comitato elettorale dà immediata notizia delle sue
  conclusioni mediante affissione.
      7.  Trascorsi i cinque giorni dalla affissione dei
  risultati degli scrutini senza che siano stati presentati
  reclami da parte dei dipendenti, si intende confermata
  l'assegnazione dei posti di cui al comma 5 ed il comitato ne
  dà atto nel verbale di cui al medesimo comma 5.
      8.  Ove siano stati presentati reclami nei termini di cui
  al comma 7, il comitato elettorale deve provvedere al loro
  esame entro ventiquattro ore inserendo nel verbale le
  conclusioni alle quali è pervenuto.
      9.  Copia del verbale di cui al comma 5 e dei verbali di
  seggio deve essere notificata a ciascun rappresentante delle
  organizzazioni e gruppi di cui all'articolo 2 entro
  ventiquattro ore dal compimento delle operazioni di cui al
  comma 8 e notificata, altresì, a mezzo raccomandata con
  ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura del comitato
  elettorale, all'organizzazione territoriale dell'azienda che a
  sua volta ne dà pronta comunicazione all'associazione.
  Ulteriore raccomandata deve essere inviata in pari data
  all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
  competente territorialmente.
 
DATA=931215 FASCID=DDL12-6 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0006 TOTPAG=0018 TOTDOC=0036 NDOC=0035 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=007 PAGFIN=0015 RIGFIN=052 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=000600 00 FASCIDC=12DDL0006 SORTNAV=0000600 000 00000 ZZDDLC6 NDOC0035 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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