| (Ripartizione dei seggi, verbali e reclami al comitato
elettorale).
1. Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte
il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti
validi da essa riportati. Per quoziente elettorale si intende
il rapporto tra i voti ed il numero dei posti. I posti rimasti
vacanti per insufficienza del quoziente elettorale sono
attribuiti alle liste - anche se non abbiano raggiunto il
quoziente - che hanno riportato maggiori resti.
2. A parità di resti fra liste diverse, il posto va
attribuito alla lista che non ha conseguito alcun posto. Ove,
sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito
almeno un posto, si ricorre al sorteggio.
3. A parità di preferenza fra due o più candidati della
medesima lista, il posto va attribuito secondo la successione
dei nominativi nelle liste.
4. Esaurite le preferenze, sono considerati eletti i
candidati secondo la successione dei nominativi nelle
liste.
5. Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di
scrutinio, procede alla assegnazione dei posti e alla
redazione del verbale sulle operazioni elettorali, che deve
essere sottoscritto da tutti i componenti.
6. Il comitato elettorale dà immediata notizia delle sue
conclusioni mediante affissione.
7. Trascorsi i cinque giorni dalla affissione dei
risultati degli scrutini senza che siano stati presentati
reclami da parte dei dipendenti, si intende confermata
l'assegnazione dei posti di cui al comma 5 ed il comitato ne
dà atto nel verbale di cui al medesimo comma 5.
8. Ove siano stati presentati reclami nei termini di cui
al comma 7, il comitato elettorale deve provvedere al loro
esame entro ventiquattro ore inserendo nel verbale le
conclusioni alle quali è pervenuto.
9. Copia del verbale di cui al comma 5 e dei verbali di
seggio deve essere notificata a ciascun rappresentante delle
organizzazioni e gruppi di cui all'articolo 2 entro
ventiquattro ore dal compimento delle operazioni di cui al
comma 8 e notificata, altresì, a mezzo raccomandata con
ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura del comitato
elettorale, all'organizzazione territoriale dell'azienda che a
sua volta ne dà pronta comunicazione all'associazione.
Ulteriore raccomandata deve essere inviata in pari data
all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
competente territorialmente.
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