| 1. L'attività degli artisti di strada è consentita, nel
rispetto delle norme sulla quiete pubblica e senza impedimento
per la normale circolazione, nelle piazze storiche, nelle
piazze di mercato, nelle isole pedonali ed in altri luoghi
d'incontro.
2. L'attività di cui al comma 1 non comporta commercio
ambulante, né alcuna forma di occupazione permanente di suolo
pubblico.
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