| Onorevoli Colleghi! -- La pena di morte, abolita
definitivamente dall'articolo 27 della Costituzione come pena
ordinaria generale, è prevista dal nostro ordinamento come
sanzione applicabile in tempo di guerra.
Il codice penale militare di guerra infatti la prevede per
reati militari commessi da militare o da civile in concorso
con militare, giusta quanto previsto dall'articolo 14, primo
comma, del codice penale militare di pace.
La pena capitale non è impedita dalla circostanza che lo
stato di guerra abbia avuto termine in quanto, relativamente
ai reati commessi in tempo di guerra, vige il principio della
ultrattività della norma penale, non ostando alcun principio
costituzionale.
L'ordinamento penale militare prevede inoltre (articolo 241
del codice penale
militare di guerra) l'istituto della coercizione diretta, che
permette l'irrogazione della pena di morte senza che vi sia la
condanna del giudice né altro intervento giurisdizionale.
Tale pena si applica per decisione del comandante di un
corpo, di parte di esso, di una nave militare o di un
aeromobile militare nei casi di flagranza per i reati di
disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento, rivolta che
compromettano la sicurezza.
L'articolo 290 del codice penale militare di guerra prevede
anche l'ipotesi di una immediata esecutorietà della sentenza
di condanna prescindendo da ogni ricorso per annullamento.
A fronte delle citate disposizioni dell'ordinamento
militare, trentacinque Paesi tra i quali la Francia, la
Germania, l'Olanda, la Norvegia e la Svezia, hanno già da
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tempo abolito la pena di morte per ogni reato.
L'adesione del nostro ordinamento giuridico a princìpi
umanitari e la rinuncia dello Stato a disporre del bene della
vita dei cittadini, impone, anche per adempiere alle finalità
proprie delle numerose convenzioni internazionali tendenti
all'abolizione della pena di morte, che il sistema penale
militare venga adeguato ai livelli di civiltà giuridica che la
Repubblica propone ai propri cittadini ed agli altri Stati.
La pena di morte comunque comminata costituisce un
esemplare fenomeno di brutalità e certamente non può avere
alcuna valenza preventiva del crimine o educativa della
collettività, così come è stato ampiamente dimostrato anche
dal Consiglio d'Europa.
La rinuncia da parte dello Stato alla pretesa di disporre
della vita dei propri cittadini è d'altra parte una premessa
per la sua credibilità nel contesto internazionale,
travagliato dalle violenze dei regimi autoritari che
continuano a suscitare grandissimo allarme nella pubblica
opinione di ogni Paese.
La pena di morte non è del resto l'unica pena del nostro
ordinamento contrastante con i princìpi di dignità e di
intangibilità della persona. Noi riteniamo che anche
l'ergastolo sia incompatibile con il principio di rieducazione
che la Costituzione assegna alla funzione sanzionatoria del
nostro sistema penale.
Per queste ragioni riteniamo che l'abolizione della pena di
morte sia appena l'inizio di un processo di umanizzazione del
trattamento dei detenuti.
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