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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1365
DDL0081-0002
Progetto di legge Camera n. 81 - testo presentato - (DDL12-81)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C81. TESTIPDL
...C81.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC81 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La pena di morte, abolita
  definitivamente dall'articolo 27 della Costituzione come pena
  ordinaria generale, è prevista dal nostro ordinamento come
  sanzione applicabile in tempo di guerra.
    Il codice penale militare di guerra infatti la prevede per
  reati militari commessi da militare o da civile in concorso
  con militare, giusta quanto previsto dall'articolo 14, primo
  comma, del codice penale militare di pace.
    La pena capitale non è impedita dalla circostanza che lo
  stato di guerra abbia avuto termine in quanto, relativamente
  ai reati commessi in tempo di guerra, vige il principio della
  ultrattività della norma penale, non ostando alcun principio
  costituzionale.
    L'ordinamento penale militare prevede inoltre (articolo 241
  del codice penale
  militare di guerra) l'istituto della coercizione diretta, che
  permette l'irrogazione della pena di morte senza che vi sia la
  condanna del giudice né altro intervento giurisdizionale.
    Tale pena si applica per decisione del comandante di un
  corpo, di parte di esso, di una nave militare o di un
  aeromobile militare nei casi di flagranza per i reati di
  disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento, rivolta che
  compromettano la sicurezza.
    L'articolo 290 del codice penale militare di guerra prevede
  anche l'ipotesi di una immediata esecutorietà della sentenza
  di condanna prescindendo da ogni ricorso per annullamento.
    A fronte delle citate disposizioni dell'ordinamento
  militare, trentacinque Paesi tra i quali la Francia, la
  Germania, l'Olanda, la Norvegia e la Svezia, hanno già da
 
                               Pag. 2
 
  tempo abolito la pena di morte per ogni reato.
    L'adesione del nostro ordinamento giuridico a princìpi
  umanitari e la rinuncia dello Stato a disporre del bene della
  vita dei cittadini, impone, anche per adempiere alle finalità
  proprie delle numerose convenzioni internazionali tendenti
  all'abolizione della pena di morte, che il sistema penale
  militare venga adeguato ai livelli di civiltà giuridica che la
  Repubblica propone ai propri cittadini ed agli altri Stati.
    La pena di morte comunque comminata costituisce un
  esemplare fenomeno di brutalità e certamente non può avere
  alcuna valenza preventiva del crimine o educativa della
  collettività, così come è stato ampiamente dimostrato anche
  dal Consiglio d'Europa.
    La rinuncia da parte dello Stato alla pretesa di disporre
  della vita dei propri cittadini è d'altra parte una premessa
  per la sua credibilità nel contesto internazionale,
  travagliato dalle violenze dei regimi autoritari che
  continuano a suscitare grandissimo allarme nella pubblica
  opinione di ogni Paese.
    La pena di morte non è del resto l'unica pena del nostro
  ordinamento contrastante con i princìpi di dignità e di
  intangibilità della persona.  Noi riteniamo che anche
  l'ergastolo sia incompatibile con il principio di rieducazione
  che la Costituzione assegna alla funzione sanzionatoria del
  nostro sistema penale.
    Per queste ragioni riteniamo che l'abolizione della pena di
  morte sia appena l'inizio di un processo di umanizzazione del
  trattamento dei detenuti.
 
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