| 1. Sono abrogati il numero 1) del primo comma dell'articolo
22, e gli articoli 25, 404 e 428 del codice penale militare di
pace, nonché gli articoli 25, 241, 290 e 294 del codice penale
militare di guerra. E' di conseguenza soppresso, in tali
codici ed in ogni altra legge penale militare, il riferimento
alla pena di morte.
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