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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1373
DDL0082-0005
Progetto di legge Camera n. 82 - testo presentato - (DDL12-82)
(suddiviso in 32 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C82. TESTIPDL
...C82.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC82 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Istituzione degli albi degli archeologi
                e degli storici dell'arte). 
    1.  Sono istituiti l'albo degli archeologi e l'albo degli
  storici dell'arte.
    2.  Le professioni di archeologo e di storico dell'arte
  possono essere esercitate solo dagli iscritti negli albi.
    3.  Gli archeologi e gli storici dell'arte iscritti negli
  albi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622
  del codice penale.
    4.  Il titolo di archeologo e quello di storico dell'arte
  spettano esclusivamente a coloro che sono iscritti negli
  albi.
    5.  Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
  delle professioni di archeologo e di storico dell'arte sono
  disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica da emanare entro dodici mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    6.  Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione
  all'esercizio della professione di archeologo coloro che siano
  in possesso dei seguenti requisiti:
        a)  diploma di laurea in lettere;
        b)  diploma di perfezionamento o di specializzazione
  in archeologia, conseguito al termine di un corso di durata
  almeno biennale;
 
                               Pag. 4
 
        c)  aver svolto nell'arco di un triennio,
  successivamente alla laurea, un tirocinio di almeno un anno,
  comprendente l'applicazione della normativa di settore e
  sull'esecuzione delle opere pubbliche, l'estimo e la
  partecipazione obbligatoria ad almeno un cantiere di scavo
  archeologico.  Le relative modalità sono definite con decreto
  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il
  Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata
  in vigore della presente legge.
    7.  Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione
  all'esercizio della professione di storico dell'arte coloro
  che siano in possesso dei seguenti requisiti:
        a)  diploma di laurea in lettere;
        b)  diploma di perfezionamento o specializzazione in
  storia dell'arte, di durata almeno biennale;
        c)  aver svolto nell'arco di un triennio,
  successivamente alla laurea, presso istituzioni del settore o
  studi professionali, un tirocinio di almeno un anno,
  comprendente l'applicazione della normativa di settore e
  sull'esecuzione delle opere pubbliche e l'estimo.  Le relative
  modalità sono definite con decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni
  culturali e ambientali, di concerto con il Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da
  emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge.
    8.  Per l'ammissione all'esame di Stato di cui ai commi 6 e
  7 si prescinde dal requisito del diploma di perfezionamento o
  specializzazione di cui alla lettera  b)  dei medesimi
  commi per coloro che abbiano conseguito il dottorato di
  ricerca in materie afferenti all'archeologia e alla storia
  dell'arte.  Per la sola ammissione all'esame di Stato per
  l'abilitazione all'esercizio della professione di archeologo
  la laurea in lettere può essere sostituita da quella in
 
                               Pag. 5
 
  scienze naturali, purché i laureati abbiano sostenuto almeno
  quattro esami a carattere archeologico.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-82 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0082 TOTPAG=0021 TOTDOC=0032 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=009 PAGFIN=0005 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=008200 00 FASCIDC=12DDL0082 SORTNAV=0008200 000 00000 ZZDDLC82 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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