| (Istituzione degli albi degli archeologi
e degli storici dell'arte).
1. Sono istituiti l'albo degli archeologi e l'albo degli
storici dell'arte.
2. Le professioni di archeologo e di storico dell'arte
possono essere esercitate solo dagli iscritti negli albi.
3. Gli archeologi e gli storici dell'arte iscritti negli
albi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622
del codice penale.
4. Il titolo di archeologo e quello di storico dell'arte
spettano esclusivamente a coloro che sono iscritti negli
albi.
5. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni di archeologo e di storico dell'arte sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica da emanare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di archeologo coloro che siano
in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in lettere;
b) diploma di perfezionamento o di specializzazione
in archeologia, conseguito al termine di un corso di durata
almeno biennale;
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c) aver svolto nell'arco di un triennio,
successivamente alla laurea, un tirocinio di almeno un anno,
comprendente l'applicazione della normativa di settore e
sull'esecuzione delle opere pubbliche, l'estimo e la
partecipazione obbligatoria ad almeno un cantiere di scavo
archeologico. Le relative modalità sono definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
7. Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di storico dell'arte coloro
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in lettere;
b) diploma di perfezionamento o specializzazione in
storia dell'arte, di durata almeno biennale;
c) aver svolto nell'arco di un triennio,
successivamente alla laurea, presso istituzioni del settore o
studi professionali, un tirocinio di almeno un anno,
comprendente l'applicazione della normativa di settore e
sull'esecuzione delle opere pubbliche e l'estimo. Le relative
modalità sono definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da
emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
8. Per l'ammissione all'esame di Stato di cui ai commi 6 e
7 si prescinde dal requisito del diploma di perfezionamento o
specializzazione di cui alla lettera b) dei medesimi
commi per coloro che abbiano conseguito il dottorato di
ricerca in materie afferenti all'archeologia e alla storia
dell'arte. Per la sola ammissione all'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di archeologo
la laurea in lettere può essere sostituita da quella in
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scienze naturali, purché i laureati abbiano sostenuto almeno
quattro esami a carattere archeologico.
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