| (Oggetto della professione
di storico dell'arte).
1. Formano oggetto della professione di storico
dell'arte:
a) l'individuazione della natura, dell'autenticità,
della provenienza e della rilevanza estetica dei beni di
interesse storicoartistico, mobili ed immobili, ivi compresi i
dipinti murali e gli apparati decorativi, ad eccezione dei
beni di interesse archeologico;
b) le attività di valorizzazione dei beni di
interesse storico-artistico, ivi comprese, in particolare, la
definizione storicocritica, la catalogazione e la
documentazione, la progettazione, la direzione e il collaudo
dei relativi interventi nonché di quelli di conservazione,
restauro e trasporto;
c) l'ordinamento dei musei e delle mostre, nonché
la progettazione, la direzione e il collaudo dei relativi
interventi;
d) la direzione di musei, pubblici e privati, che
conservino prevalentemente materiali storico-artistici o
didattici ad essi attinenti;
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e) le funzioni di perito ed arbitro in ordine a
tutte le attività di cui alle lettere a), b), c) e
d), ivi compresa la stima patrimoniale.
2. Le attribuzioni di cui al comma 1 fanno salve le
competenze degli ingegneri, degli architetti e dei geometri
nonché delle altre categorie professionali.
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