| (Iscrizione negli
albi in sede di prima applicazione).
1. L'iscrizione negli albi è consentita su domanda da
presentarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 6:
a) ai professori ordinari, straordinari, associati,
incaricati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o
abbiano insegnato discipline afferenti all'archeologia o alla
storia dell'arte nelle università italiane o in strutture
pubbliche o private di particolare rilevanza scientifica anche
sul piano internazionale, nonché ai ricercatori di ruolo in
discipline archeologiche o storicoartistiche presso
università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca;
b) a coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un
posto di ruolo, anche in soprannumero, come archeologi o
storici dell'arte delle carriere dirigenziale ed ex direttiva
e profili professionali corrispondenti presso il Ministero per
i beni culturali e ambientali, nonché a coloro ai quali siano
o siano state attribuite funzioni di archeologo o storico
dell'arte presso enti e istituzioni pubbliche o private
attinenti alla tutela del patrimonio archeologico e
storico-artistico, purché siano stati immessi
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nei predetti ruoli, profili professionali e funzioni in
esito a concorso pubblico o esame di idoneità ai sensi
dell'articolo 26- ter del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, e sia stato loro richiesto per l'accesso il
diploma di laurea;
c) ai laureati che per almeno quattro anni abbiano
svolto continuativamente, a titolo di collaborazione o
consulenza, attività scientifiche attinenti all'archeologia o
alla storia dell'arte per lo Stato o istituzioni ed enti
pubblici e privati di riconosciuta fama nazionale o
internazionale, purché in tale periodo non abbiano svolto
continuativamente altre attività di lavoro dipendente o
autonomo non attinenti all'archeologia o alla storia
dell'arte.
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