| (Sessione speciale di esame di Stato).
1. Nella prima applicazione della presente legge è tenuta
una sessione speciale di esame di Stato, alla quale possono
essere ammessi, oltre le categorie di cui all'articolo 1,
commi 6 e 7:
a) coloro che, sono in possesso di uno dei diplomi
di laurea di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8 e abbiano
conseguito l'abilitazione all'insegnamento di storia dell'arte
nelle scuole medie secondarie superiori e ricoprano o abbiano
ricoperto in esse un posto di ruolo come insegnanti di storia
dell'arte;
b) coloro che siano in possesso di diploma di
laurea nonché di diploma di perfezionamento in archeologia o
storia dell'arte;
c) coloro che siano stati dichiarati idonei a
ricoprire un posto di archeologo o di storico dell'arte presso
lo Stato o istituzioni o enti pubblici, a seguito di pubblici
concorsi o esami di idoneità per l'accesso alle carriere;
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d) coloro che siano in possesso di uno dei diplomi
di laurea di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, che abbiano
svolto dopo la laurea per almeno due anni attività che formano
oggetto della professione di archeologo o di storico dell'arte
e documentino di avere esercitato tali attività presso enti o
istituti soggetti a controlli, verifiche e vigilanza da parte
della pubblica amministrazione;
e) coloro i quali abbiano conseguito il dottorato
di ricerca nelle discipline archeologiche o
storico-artistiche;
f) i tecnici laureati delle università, assunti ed
operanti in strutture afferenti all'archeologia o alla storia
dell'arte.
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