| (Tenuta degli albi professionali degli archeologi e degli
storici dell'arte).
1. Per la tenuta degli albi professionali degli archeologi
e degli storici dell'arte sono istituite, rispettivamente, due
commissioni nominate con decreto del Ministro di grazia e
giustizia.
2. Ciascuna commissione ha sede presso il Ministero di
grazia e giustizia ed è composta da un magistrato d'appello
che la presiede, e, rispettivamente, da due archeologi e due
storici dell'arte di ruolo del Ministero per i beni culturali
e ambientali, da due professori universitari in discipline
archeologiche o da due professori universitari in discipline
storico-artistiche, designati dal Consiglio universitario
nazionale. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari
del Ministero di grazia e giustizia.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa
le veci il membro più anziano per età. La commissione delibera
con la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente o
chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di
parità prevale il voto del presidente.
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