| (Istituzione dell'albo degli archivisti
storico-scientifici).
1. E' istituito l'albo degli archivisti
storico-scientifici.
2. La professione di archivista storicoscientifico può
essere esercitata solo dagli iscritti nell'albo.
3. Gli archivisti storico-scientifici iscritti nell'albo
sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del
codice penale.
4. Il titolo di archivista storico-scientifico spetta
esclusivamente a coloro che sono iscritti nell'albo.
5. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di archivista storico-scientifico, che comprende
due prove scritte e un colloquio in materie archivistiche,
paleografico-diplomatistiche, storico-giuridiche e in latino,
è disciplinato con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica da emanare entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Sono ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione alla
professione di archivista storico-scientifico coloro che siano
in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in lettere, filosofia, storia,
giurisprudenza, scienze politiche e scienze economiche, purché
abbiano superato gli esami di almeno quattro insegnamenti a
carattere storico-politico, storico-giuridico,
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storico-economico, riguardanti o comprendenti
la storia d'Italia dal medioevo in poi;
b) diploma di specializzazione rilasciato dalle
scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli
archivi di Stato;
c) aver svolto, a titolo di tirocinio,
continuativamente per almeno un anno attività di cui
all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b).
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