| (Ammissione all'esame di Stato).
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6,
sono ammessi all'esame di Stato coloro che, alla data di
entrata in vigore della presente legge siano:
a) ricercatori universitari di ruolo o dottori di
ricerca nelle discipline di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 9;
b) laureati in possesso del diploma nelle materie
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9,
anche se conseguito dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, purché iscritti al relativo corso alla
predetta data.
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