| All'articolo 6, comma 1, lettera a) sostituire le
parole: fino e non oltre il 31 maggio 1995, con le
parole: fino al 31 dicembre 1995, nonché le parole:
21,5 miliardi, con le parole: 28,5 miliardi.
6. 24.
Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
All'articolo 6, comma 1, lettera b) sostituire le
parole: in scadenza alla data del 30 giugno 1994, con le
seguenti: in scadenza entro il 31 dicembre 1995, e le
parole: di ulteriori 4 mesi, con le seguenti: fino al
31 dicembre 1995.
All'onere derivante dall'applicazione della presente norma
si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro.
6. 19.
Stanisci, Mastroluca, Battafarano, Lia, Innocenti,
Cordoni, Diana, Gatto.
All'articolo 6, comma 1, lettera b), sostituire
le parole: fino al 31 dicembre 1994, con le parole:
fino al 31 dicembre 1995.
6. 25.
Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
All'articolo 6, comma 1, lettera c) le parole:
è scaduto o scade entro il primo semestre 1994, sono
sostituite dalle seguenti: è scaduto o scade entro il 31
dicembre 1995, e le parole: il medesimo è prorogato di
ulteriori 4 mesi, sono sostituite dalle seguenti: il
medesimo è prorogato al 31 dicembre 1995.
All'onere derivante dall'applicazione della presente norma
si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro.
6. 20.
Stanisci, Mastroluca, Battafarano, Lia, Innocenti,
Cordoni, Diana, Gatto.
All'articolo 6, comma 1, lettera c), sostituire
le parole: fino al 31 dicembre 1994 con le parole:
fino al 31 dicembre 1995.
6. 26.
Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
All'articolo 6, comma 1, lettera d), sostituire
le parole: fino e non oltre il 31 maggio 1995 con le
parole: fino al 31 dicembre 1995.
6. 27.
Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
All'articolo 6 sopprimere il comma 2.
6. 28.
Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
All'articolo 6, comma 3, aggiungere dopo le parole:
20 luglio 1993 le seguenti: nonché delle aree di
crisi o di declino industriale.
All'onere derivante dall'applicazione della presente norma
si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
6. 15.
Bracco, Lorenzetti, Battafarano, Diana, Gatto.
Pag. 127
All'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: 31
dicembre 1994 con le seguenti: fino al 31 dicembre
1995.
6. 29.
Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
All'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere, in fine,
il seguente comma:
3- bis. Al fine di favorire la ripresa dell'attività
produttiva delle aziende commissariate, il cui piano di
ripresa produttiva sia stato approvato dal Ministero
dell'industria a favore dei lavoratori metalmeccanici sospesi
dall'attività produttiva a seguito della ristrutturazione del
settore ferroviario e le cui imprese operano in aree in crisi
ricadenti nell'ambito dei territori di cui agli obiettivi 1,
1- ter e 2 della CEE, il trattamento di integrazione
salariale, in deroga dei termini previsti dai commi 1 e 2
dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene
prorogato per la durata del periodo antecedente il
commissariamento. Il suddetto periodo di fruizione del
trattamento straordinario di integrazione salariale comporta
la pari diminuzione della durata dei trattamenti di mobilità
previsti dalla vigente normativa.
6. 30.
Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
All'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: è
prorogato al 31 dicembre 1995 con le seguenti: è
prorogato al 30 giugno 1996.
6. 4.
Battafarano, Cordoni, Angius, Mussi, Innocenti, Diana,
Gatto.
All'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole:
che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995,
con le seguenti: che scadono anteriormente alla data del
30 giugno 1996.
6. 5.
Cordoni, Rastrelli, Pennacchi, Danieli, Lucà, Diana,
Gatto.
All'articolo 6, sostituire il primo periodo del comma 9
con il seguente:
"Ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo
compreso tra il 1^ gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1994, si
intendono applicate le norme di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i
contratti di solidarietà stipulati tra il 31 dicembre 1994 e
il 31 dicembre 1995 l'aliquota prevista dall'articolo 5, comma
4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è fissata
nella misura del 60 per cento.".
6. 8.
Innocenti, Battafarano, Cordoni, Danieli, Lucà, Mussi,
Pennacchi, Rastrelli G., Stanisci, Superchi, Turco, Diana,
Gatto.
All'articolo 6, al comma 10, sostituire le parole:
Fino al 31 dicembre 1995, con le seguenti: Fino al 30
giugno 1996.
6. 6.
Battafarano, Rastrelli, Cordoni, Innocenti, Angius, Turco,
Diana, Gatto.
All'articolo 6, dopo il comma 10 aggiungere il
seguente:
"10- bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applicano ai lavoratori
dipendenti dalle imprese industriali produttrici di materiali
refrattari e relative materie prime fermo restando il numero
massimo delle unità ammesse al piano di pensionamento
anticipato di cui alle stesse disposizioni. All'onere
derivante dall'applicazione della presente norma si provvede a
carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del Tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro".
6. 3.
Pinto.
Pag. 128
All'articolo 6, al comma 15, sostituire le parole: è
prorogato al 31 dicembre 1995, fermi restando i limiti di
spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7, con le
seguenti: è prorogato al 31 dicembre 1996.
6. 7.
Innocenti, Battafarano, Cordoni, Superchi, Diana,
Gatto.
All'articolo 6, aggiungere dopo il comma 15 il
seguente:
"16. Il trattamento di disoccupazione speciale non può in
ogni caso essere inferiore all'importo del trattamento
ordinario di disoccupazione, così come definito ai sensi del
comma 15.".
6. 11.
Mastroluca, Battafarano, Stanisci, Rotundo, Diana,
Gatto.
All'articolo 6, comma 16, sopprimere le parole: per
il periodo 1^ gennaio 1995 - 31 maggio 1995, ed aggiungere
le seguenti: fino alla sua elevazione al 40 per cento.
All'onere derivante dal comma 15 dell'articolo 6 si
provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro.
6. 10.
Cordoni, Angius, Battafarano, Innocenti, Danieli, Lucà,
Mussi, Pennacchi, Gianfranco Rastrelli, Stanisci, Superchi,
Turco, Diana, Gatto.
All'articolo 6, dopo il comma 16, inserire il
seguente:
16- bis. Per i lavoratori di cui ai commi 1, 2,
3 e 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, posti in cassa
integrazione, mobilità e disoccupazione speciale in
conseguenza della crisi della Enichem di Brindisi e per quelli
di cui alle imprese in crisi operanti nel cantiere di
costruzione della centrale Enel di Cerano, i trattamenti
scaduti dopo il 1^ luglio 1994 sono prorogati fino al 31
dicembre 1995, e ciò al fine di consentirne la utilizzazione
nei progetti di lavori socialmente utili predisposti dagli
Enti locali della provincia di Brindisi, e nelle attività
previste nel patto territoriale (Pacchetto localizzativo)
predisposto e convenuto tra le parti sociali e la Comunità
europea. All'onere derivante dall'applicazione del presente
comma si provvede a carico delle somme destinate al Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1 della legge n. 236 del
1993 e successive modificazioni e integrazioni.
6. 1.
Manzoni, Bizzarri, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Del
Prete, Porcu, Tringali.
All'articolo 6, dopo il comma 16, inserire il
seguente:
16- bis. Per consentire l'utilizzo nei progetti
di lavori socialmente utili di inziativa degli Enti locali ed
il reinserimento nelle attività definite nell'ambito del
pacchetto localizzativo disposto su accordo tra le parti
sociali e la Comunità europea, per i lavoratori di cui
all'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, in conseguenza della crisi Enichem di Brindisi e per i
lavoratori impegnati nei lavori per il completamento della
costruzione della Centrale Enel di Cerano, i trattamenti
scaduti dopo il 1^ luglio 1994, sono prorogati fino al 31
marzo 1996.
6. 12.
Stanisci, Bargone, Lia.
All'articolo 6, dopo il comma 16, aggiungere il
seguente:
16- bis. I lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità di cui all'articolo 6 comma 1 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e che non beneficiano del trattamento di cui
all'articolo 7 della legge n. 236, non si considera
computabile ai fini del periodo
Pag. 129
di permanenza nella lista il periodo di assunzione a
tempo determinato.
6. 13.
Innocenti, Battafarano, Cordoni, Danieli, Lucà, Mussi,
Pennacchi, Gianfranco Rastrelli, Stanisci, Superchi, Turco,
Diana, Gatto.
All'articolo 6, comma 17, dopo le parole: E'
differita al, sostituire le parole: 31 dicembre 1995,
con le seguenti: 31 dicembre 1997.
6. 2.
Caccavale.
All'articolo 6, comma 21, terzo periodo, sopprimere le
parole: , previo parere del Comitato di cui all'articolo
19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
6. 34.
Cordoni, Battafarano, Stanisci, Pennacchi, Lucà.
All'articolo 6, dopo il comma 27, aggiungere il
seguente:
27- bis. La disposizione di cui all'articolo 8
comma 1- bis del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, si interpreta nel
senso che nella selezione delle domande da parte delle imprese
di cui al comma 1 del medesimo articolo, e nella trasmissione
delle stesse all'INPS, deve essere data precedenza a quelle
presentate dai lavoratori dipendenti alla data del 1^ gennaio
1993 dalle imprese di cui al comma 1 citato e successivamente
collocati in mobilità.
6. 32.
Battafarano, Superchi, Stanisci.
All'articolo 6, dopo il comma 27, aggiungere il
seguente:
27- bis. Ad integrazione del Piano triennale
1994-1996 di pensionamenti anticipati nel settore siderurgico
previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 299
del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451
del 1994, sono ammessi al trattamento di pensionamento
anticipato, a far data dal 1^ gennaio 1995, con i benefici
indicati dal medesimo comma, i lavoratori non inclusi negli
elenchi dei soggetti beneficiari previsti dall'articolo 4 del
decreto interministeriale di attuazione della legge n. 451 del
1994 emesso in data 7 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale
del 13 dicembre 1994), che:
dipendenti alla data del 1^ gennaio 1993 dalle imprese
indicate dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 299
del 1994, siano stati successivamente licenziati dalle stesse
e collocate in mobilità ai sensi dell'articolo 7 comma 7 della
legge n. 223 del 1991;
abbiano inoltrato domanda di pensionamento nei termini
previsti dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 299
del 1994;
non abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in
vigore della presente legge, di corresponsione anticipata
dell'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 5,
della legge 23 luglio 1991 n. 223.
6. 33.
Battafarano, Superchi, Cordoni, Turco.
All'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente
comma:
28- bis. La durata prevista per l'intervento della
cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui all'articolo
7, comma 10- ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
n. 236, è da intendersi non soggetta al limite di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e
ciò in quanto equiparata alla durata dell'attività
commissariale svolta in caso di continuazione dell'esercizio
di impresa di aziende assoggettate alla procedura di
amministrazione straordinaria".
6. 9.
Rebecchi, Battafarano, Innocenti, Angius, Cordoni.
Pag. 130
All'articolo 6, aggiungere al termine il seguente
comma:
28- bis. All'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti
modificazioni:
al primo rigo la frase: fino al 31 dicembre 1994
è soppressa;
al quarto rigo, dopo le parole: o cooperativa di
produzione e lavoro aggiungere le seguenti: nonché da
datori di lavoro non imprenditori.
6. 14.
Innocenti, Battafarano, Cordoni, Danieli, Lucà, Mussi,
Pennacchi, Rastrelli, Stanisci, Superchi, Turco, Diana,
Gatto.
All'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente
comma:
28- bis. Al comma 17 dell'articolo 5 della legge 19
luglio 1994, n. 451 è aggiunto il seguente:
17- bis. A decorrere dal 1^ gennaio 1995, i
lavoratori di cui all'articolo 22 comma 7 della legge 23
luglio 1991, n. 223, operanti nelle zone di cui all'articolo
6, comma 10 della legge del 19 luglio 1993, n. 236, possono
usufruire di un ulteriore periodo di indennità di mobilità
pari alla differenza tra il periodo massimo previsto
dall'articolo 7 comma 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e
quello effettivamente fruito alla data del 31 dicembre
1994.
All'onere derivante dall'applicazione della presente norma
si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro.
6. 16.
Turco, Battafarano, Innocenti, Diana, Gatto.
All'articolo 6, aggiungere il seguente comma:
28- bis. I lavoratori, che non abbiano potuto
beneficiare dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7
della legge 19 luglio 1991, n. 223 in quanto il titolare
dell'azienda non ha adempiuto ad avviare le procedure per la
dichiarazione di mobilità ai sensi dell'articolo 4 della
medesima legge, possono essere inseriti nelle liste su
iniziativa degli Uffici provinciali del lavoro, previo accordo
con le organizzazini sindacali e successiva verifica delle
commissioni regionali per l'impiego.
6. 17.
Innocenti, Rastrelli, Angius, Battafarano, Cordoni,
Danieli, Lucà, Diana, Gatto.
All'articolo 6 aggiungere al termine i seguenti
commi:
"28- bis. Fino al 31 dicembre 1995, le cooperative di
produzione e lavoro possono avviare anche nei confronti dei
soci lavoratori le procedure di mobilità ai sensi e con gli
effetti delle norme contenute nel Capo II del Titolo I, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed
integrazioni.
28- ter. Qualora il programma di mobilità individui
profili professionali che coinvolgano soci lavoratori, il
consiglio di amministrazione deve sottoporre, prima di
procedere alla comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 4
della legge 23 luglio 1991, n. 223, il programma stesso
all'approvazione dell'assemblea che delibera con le
maggioranze previste per l'assemblea straordinaria".
All'onere derivante dall'applicazione della presente norma
si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro.
6. 18.
Innocenti, Battafarano.
All'articolo 6 aggiungere al termine il seguente
comma:
"28- bis. Per la prosecuzione nell'ambito
dell'intervento ordinario nelle aree economicamente depresse,
di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
Pag. 131
successive modificazioni ed integrazioni, delle attività di
studio e di ricerca dell'associazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ è confermato per gli
anni 1997 e 1998, nella misura di lire 4 miliardi annui, il
contributo dello Stato in favore dell'associazione predetta,
cui continua a provvedersi a carico delle disponibilità del
fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto
legislativo n. 96 del 1993 e successive modificazioni ed
integrazioni".
6. 21.
Mussi, Turco, Innocenti, Angius, Battafarano, Cordoni,
Stanisci, Superchi, Lucà, Danieli, Rastrelli, Pennacchi,
Diana, Gatto.
All'articolo 6, aggiungere al termine il seguente
comma:
"28- bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del
decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applicano ai lavoratori
dipendenti dalle imprese industriali produttrici di elettrodi
carboniosi, di materiali refrattari e relative materie prime
fermo restando il numero massimo delle unità ammesse al piano
di pensionamento anticipato di cui alle stesse
disposizioni".
All'onere derivante dall'applicazione della presente norma
si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro.
6. 31.
Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
All'articolo 6, aggiungere al termine il seguente
comma:
"28- bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del
decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applicano ai lavoratori
dipendenti dalle imprese industriali produttrici di elettrodi
carboniosi, di materiali refrattari e relative materie prime
fermo restando il numero massimo delle unità ammesse al piano
di pensionamento anticipato di cui alle stesse
disposizioni".
6. 22.
Angius, Cordoni, Battafarano, Danieli, Lucà, Pennacchi,
Rastrelli, Stanisci, Superchi, Turco.
All'articolo 6, aggiungere il seguente comma:
"28- bis. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 683, si
interpreta nel senso che, ai fini della determinazione del
diritto alla pensione di anzianità degli operai dipendenti,
sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un
requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con
esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per
malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno
di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del
diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi
giornalieri, esclusa la contribuzione per malattia e per
disoccupazione ordinaria. Per le giornate di contribuzione
inferiore a 270 riferite ad anni antecedenti il 1^ gennaio
1984, la rivalutazione con i coefficienti 2.60 e 3,86 di cui
al comma 12 non può determinare per ciascun anno il
superamento né delle 270 giornate complessive né delle 156
giornate utili per il diritto a pensione di anzianità".
6. 23.
Battafarano, Stanisci, Innocenti, Cordoni, Pennacchi,
Zagatti, Diana, Gatto.
All'articolo 6, aggiungere in fine il seguente
comma:
28- bis. All'articolo 9, comma 9 della legge 23
luglio 1991, n. 223, dopo le parole: i lavoratori di cui
all'articolo 7, comma 6, inserire le seguenti: e comma
7.
*6. 35.
Nappi, Bolognesi.
Pag. 132
All'articolo 6, aggiungere in fine il seguente
comma:
28- bis. All'articolo 9, comma 9 della legge 23
luglio 1991, n. 223, dopo le parole: I lavoratori di cui
all'articolo 7, comma 6, aggiungere le parole: e comma
7.
*6. 40.
Cocci, Pistone.
All'articolo 6, aggiungere il seguente comma:
28- bis. All'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, aggiungere in fine: Ai lavoratori di cui al
presente comma l'indennità di mobilità rimane pari al cento
per cento del trattamento straordinario di integrazione
salariale.
*6. 36.
Nappi, Bolognesi.
All'articolo 6, aggiungere in fine il seguente
comma:
28- bis. All'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, alla fine del comma aggiungere le parole: Ai
lavoratori di cui al presente comma l'indennità di mobilità
rimane pari al cento per cento del trattamento straordinario
di integrazione salariale.
*6. 39.
Cocci, Pistone.
All'articolo 6, aggiungere in fine il seguente
comma:
28- bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
comma 28- ter, valutato in lire 32,5 miliardi, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, nel
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
6. 37.
Nappi, Bolognesi.
All'articolo 6, aggiungere, in fine, i seguenti
commi:
"28- bis. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
nei confronti dei lavoratori il cui licenziamento sia stato
intimato prima dell'11 agosto 1991 ed abbia avuto una
decorrenza successiva al 10 agosto 1991, trovano applicazione
le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della
legge 23 luglio 1991, limitatamente a coloro che siano stati
licenziati da imprese operanti nelle aree di cui al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, ovvero in circoscrizioni con un tasso di
disoccupazione che, alla data del licenziamento, risultava
superiore a quello medio nazionale.
"28- ter. Le prestazioni spettanti in applicazione
del precedente comma 1, saranno concesse subordinatamente alla
presentazione, da parte di ciascun interessato, ed entro il
termine di decadenza di sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente provvedimento di legge, di specifica domanda da
avanzare direttamente all'ufficio INPS territorialmente
competente in relazione alla residenza del richiedente.
"28- quater. Le prestazioni di cui ai punti 1) e
2) avranno decorrenza dall'ottavo giorno successivo a quello
da cui ha avuto effetto il licenziamento a suo tempo
disposto.
"28- quinquies. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1995-1997, nel capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
6. 38.
Nappi, Bolognesi.
Pag. 133
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
"Art. 6- bis.
(Norme di interpretazione autentica).
Nelle possibilità di deroga dal campo di applicazione
dell'articolo 2112 del codice civile previste dall'articolo 47
della legge n. 428/90 sono comprese le aziende ammesse al
concordato preventivo per cessione dei beni, nell'ipotesi in
cui la società oltre ad essere stata ammessa al concordato
preventivo abbia altresì stabilito l'immissione in
liquidazione".
6. 01.
Innocenti, Battafarano, Cordoni.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
"Art. 6- bis.
1. La mancata attivazione, da parte del datore di
lavoro della procedura di cui all'articolo 4 della legge
223/91 non comporta la perdita da parte dei lavoratori
interessati del diritto a percepire l'indennità di mobilità.
Tale procedura potrà essere attivata presso gli Uffici
provinciali del lavoro, direttamente su domanda dei lavoratori
interessati, anche tramite le rispettive organizzazioni
sindacali".
6. 02.
Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
"Art. 6- bis.
1. Per i dipendenti delle aziende in amministrazione
straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26
convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, giuste le
previsioni della legge 19 luglio 1993, n. 236, articolo 7
comma 10- ter, la durata del trattamento di cassa
integrazione speciale dovrà essere disposta, in deroga a
quanto previsto dalla legge 223/91, per tutto il periodo di
autorizzazione alla continuità dell'esercizio di impresa, con
corrispondente riduzione del trattamento di mobilità per i
periodi eccedenti le previsioni di cui all'articolo 1, comma 9
della legge 223/91".
6. 03.
Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
"Art. 6- bis.
(Ritenuta alla fonte)
1. All'articolo 23, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera
d) è aggiunta la seguente lettera:
e) sulla corresponsione dell'indennità di mobilità
di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla corresponsione
del trattamento di integrazione salariale nonché
sull'indennità di disoccupazione ordinaria".
6. 04.
Cordoni.
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