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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


138735
SMC0240-0098
Bollettino Giunte e Commissioni n. 240 del 22 novembre 1995 - edizione definitiva - (SMC12-240)
(suddiviso in 115 Unità Documento)
Unità Documento n.98 (che inizia a pag.126 dello stampato)
              ...XI COMMISSIONE PERMANENTE
                 (Lavoro pubblico e privato)
 
 
...In sede referente
...C3205. LAVCOMM
...C3205.
...EMENDAMENTI RIFERITI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE
Art. 6.
Mercoledì 22 novembre 1995. - Presidenza del Presidente Marco Fabio SARTORI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Francesco Liso e Matelda Grassi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC221195 ZZSMC951122 ZZSMC001195 ZZSMC000095 ZZSMC240 ZZ12 ZZD ZZTX ZZC11 ZZRE
       All'articolo 6, comma 1, lettera  a)  sostituire le
  parole:  fino e non oltre il 31 maggio 1995,  con le
  parole:  fino al 31 dicembre 1995,  nonché le parole:
  21,5 miliardi,  con le parole:  28,5 miliardi.
  6. 24.
  Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
       All'articolo 6, comma 1, lettera  b)  sostituire le
  parole:  in scadenza alla data del 30 giugno 1994,  con le
  seguenti:  in scadenza entro il 31 dicembre 1995,  e le
  parole:  di ulteriori 4 mesi,  con le seguenti:  fino al
  31 dicembre 1995.
     All'onere derivante dall'applicazione della presente norma
  si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente
  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
  lavoro.
  6. 19.
  Stanisci, Mastroluca, Battafarano, Lia, Innocenti,
  Cordoni, Diana, Gatto.
       All'articolo 6, comma 1, lettera  b),  sostituire
  le parole:  fino al 31 dicembre 1994,  con le parole:
  fino al 31 dicembre 1995.
  6. 25.
  Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
       All'articolo 6, comma 1, lettera  c)  le parole:
  è scaduto o scade entro il primo semestre 1994,  sono
  sostituite dalle seguenti:  è scaduto o scade entro il 31
  dicembre 1995,  e le parole:  il medesimo è prorogato di
  ulteriori 4 mesi,  sono sostituite dalle seguenti:  il
  medesimo è prorogato al 31 dicembre 1995.
     All'onere derivante dall'applicazione della presente norma
  si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente
  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
  lavoro.
  6. 20.
  Stanisci, Mastroluca, Battafarano, Lia, Innocenti,
  Cordoni, Diana, Gatto.
     All'articolo 6, comma 1, lettera  c),  sostituire
  le parole:  fino al 31 dicembre 1994  con le parole:
  fino al 31 dicembre 1995.
  6. 26.
  Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
     All'articolo 6, comma 1, lettera  d),  sostituire
  le parole:  fino e non oltre il 31 maggio 1995  con le
  parole:  fino al 31 dicembre 1995.
  6. 27.
  Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
     All'articolo 6 sopprimere il comma 2.
  6. 28.
  Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
     All'articolo 6, comma 3, aggiungere dopo le parole:
  20 luglio 1993  le seguenti:  nonché delle aree di
  crisi o di declino industriale.
     All'onere derivante dall'applicazione della presente norma
  si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente
  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
  tesoro.
  6. 15.
  Bracco, Lorenzetti, Battafarano, Diana, Gatto.
 
                              Pag. 127
 
     All'articolo 6, comma 3, sostituire le parole:  31
  dicembre 1994  con le seguenti:  fino al 31 dicembre
  1995.
  6. 29.
  Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
     All'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere, in fine,
  il seguente comma:
     3- bis.  Al fine di favorire la ripresa dell'attività
  produttiva delle aziende commissariate, il cui piano di
  ripresa produttiva sia stato approvato dal Ministero
  dell'industria a favore dei lavoratori metalmeccanici sospesi
  dall'attività produttiva a seguito della ristrutturazione del
  settore ferroviario e le cui imprese operano in aree in crisi
  ricadenti nell'ambito dei territori di cui agli obiettivi 1,
  1- ter  e 2 della CEE, il trattamento di integrazione
  salariale, in deroga dei termini previsti dai commi 1 e 2
  dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene
  prorogato per la durata del periodo antecedente il
  commissariamento.  Il suddetto periodo di fruizione del
  trattamento straordinario di integrazione salariale comporta
  la pari diminuzione della durata dei trattamenti di mobilità
  previsti dalla vigente normativa.
  6. 30.
  Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
     All'articolo 6, comma 5, sostituire le parole:  è
  prorogato al 31 dicembre 1995  con le seguenti:  è
  prorogato al 30 giugno 1996.
  6. 4.
  Battafarano, Cordoni, Angius, Mussi, Innocenti, Diana,
  Gatto.
     All'articolo 6, al comma 6, sostituire le parole:
  che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995,
  con le seguenti:  che scadono anteriormente alla data del
  30 giugno 1996.
  6. 5.
  Cordoni, Rastrelli, Pennacchi, Danieli, Lucà, Diana,
  Gatto.
     All'articolo 6, sostituire il primo periodo del comma 9
  con il seguente:
     "Ai contratti di solidarietà stipulati nel periodo
  compreso tra il 1^ gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1994, si
  intendono applicate le norme di cui all'articolo 5 del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.  Per i
  contratti di solidarietà stipulati tra il 31 dicembre 1994 e
  il 31 dicembre 1995 l'aliquota prevista dall'articolo 5, comma
  4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con
  modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è fissata
  nella misura del 60 per cento.".
  6. 8.
  Innocenti, Battafarano, Cordoni, Danieli, Lucà, Mussi,
  Pennacchi, Rastrelli G., Stanisci, Superchi, Turco, Diana,
  Gatto.
     All'articolo 6, al comma 10, sostituire le parole:
  Fino al 31 dicembre 1995,  con le seguenti:  Fino al 30
  giugno 1996.
  6. 6.
  Battafarano, Rastrelli, Cordoni, Innocenti, Angius, Turco,
  Diana, Gatto.
     All'articolo 6, dopo il comma 10 aggiungere il
  seguente:
     "10- bis.  Le disposizioni di cui all'articolo 8 del
  decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge
  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applicano ai lavoratori
  dipendenti dalle imprese industriali produttrici di materiali
  refrattari e relative materie prime fermo restando il numero
  massimo delle unità ammesse al piano di pensionamento
  anticipato di cui alle stesse disposizioni.  All'onere
  derivante dall'applicazione della presente norma si provvede a
  carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del
  Ministero del Tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro".
  6. 3.
                                                       Pinto.
 
                              Pag. 128
 
     All'articolo 6, al comma 15, sostituire le parole:  è
  prorogato al 31 dicembre 1995, fermi restando i limiti di
  spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7,  con le
  seguenti:  è prorogato al 31 dicembre 1996.
  6. 7.
  Innocenti, Battafarano, Cordoni, Superchi, Diana,
  Gatto.
     All'articolo 6, aggiungere dopo il comma 15 il
  seguente:
     "16.  Il trattamento di disoccupazione speciale non può in
  ogni caso essere inferiore all'importo del trattamento
  ordinario di disoccupazione, così come definito ai sensi del
  comma 15.".
  6. 11.
  Mastroluca, Battafarano, Stanisci, Rotundo, Diana,
  Gatto.
       All'articolo 6, comma 16, sopprimere le parole:  per
  il periodo 1^ gennaio 1995 - 31 maggio 1995,  ed aggiungere
  le seguenti:  fino alla sua elevazione al 40 per cento.
     All'onere derivante dal comma 15 dell'articolo 6 si
  provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione
  del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro.
  6. 10.
  Cordoni, Angius, Battafarano, Innocenti, Danieli, Lucà,
  Mussi, Pennacchi, Gianfranco Rastrelli, Stanisci, Superchi,
  Turco, Diana, Gatto.
       All'articolo 6, dopo il comma 16, inserire il
  seguente:
         16- bis.  Per i lavoratori di cui ai commi 1, 2,
  3 e 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, posti in cassa
  integrazione, mobilità e disoccupazione speciale in
  conseguenza della crisi della Enichem di Brindisi e per quelli
  di cui alle imprese in crisi operanti nel cantiere di
  costruzione della centrale Enel di Cerano, i trattamenti
  scaduti dopo il 1^ luglio 1994 sono prorogati fino al 31
  dicembre 1995, e ciò al fine di consentirne la utilizzazione
  nei progetti di lavori socialmente utili predisposti dagli
  Enti locali della provincia di Brindisi, e nelle attività
  previste nel patto territoriale (Pacchetto localizzativo)
  predisposto e convenuto tra le parti sociali e la Comunità
  europea.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
  comma si provvede a carico delle somme destinate al Fondo per
  l'occupazione di cui all'articolo 1 della legge n. 236 del
  1993 e successive modificazioni e integrazioni.
  6. 1.
  Manzoni, Bizzarri, Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Del
  Prete, Porcu, Tringali.
       All'articolo 6, dopo il comma 16, inserire il
  seguente:
         16- bis.  Per consentire l'utilizzo nei progetti
  di lavori socialmente utili di inziativa degli Enti locali ed
  il reinserimento nelle attività definite nell'ambito del
  pacchetto localizzativo disposto su accordo tra le parti
  sociali e la Comunità europea, per i lavoratori di cui
  all'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 23 luglio 1991,
  n. 223, in conseguenza della crisi Enichem di Brindisi e per i
  lavoratori impegnati nei lavori per il completamento della
  costruzione della Centrale Enel di Cerano, i trattamenti
  scaduti dopo il 1^ luglio 1994, sono prorogati fino al 31
  marzo 1996.
  6. 12.
                                      Stanisci, Bargone, Lia.
       All'articolo 6, dopo il comma 16, aggiungere il
  seguente:
       16- bis.  I lavoratori iscritti nelle liste di
  mobilità di cui all'articolo 6 comma 1 della legge 23 luglio
  1991, n. 223, e che non beneficiano del trattamento di cui
  all'articolo 7 della legge n. 236, non si considera
  computabile ai fini del periodo
 
                              Pag. 129
 
  di permanenza nella lista il periodo di assunzione a
  tempo determinato.
  6. 13.
  Innocenti, Battafarano, Cordoni, Danieli, Lucà, Mussi,
  Pennacchi, Gianfranco Rastrelli, Stanisci, Superchi, Turco,
  Diana, Gatto.
       All'articolo 6, comma 17, dopo le parole:  E'
  differita al,  sostituire le parole:  31 dicembre 1995,
  con le seguenti:  31 dicembre 1997.
  6. 2.
                                                   Caccavale.
       All'articolo 6, comma 21, terzo periodo, sopprimere le
  parole: ,  previo parere del Comitato di cui all'articolo
  19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  6. 34.
  Cordoni, Battafarano, Stanisci, Pennacchi, Lucà.
       All'articolo 6, dopo il comma 27, aggiungere il
  seguente:
       27- bis.  La disposizione di cui all'articolo 8
  comma 1- bis  del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
  convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, si interpreta nel
  senso che nella selezione delle domande da parte delle imprese
  di cui al comma 1 del medesimo articolo, e nella trasmissione
  delle stesse all'INPS, deve essere data precedenza a quelle
  presentate dai lavoratori dipendenti alla data del 1^ gennaio
  1993 dalle imprese di cui al comma 1 citato e successivamente
  collocati in mobilità.
  6. 32.
                             Battafarano, Superchi, Stanisci.
     All'articolo 6, dopo il comma 27, aggiungere il
  seguente:
     27- bis.  Ad integrazione del Piano triennale
  1994-1996 di pensionamenti anticipati nel settore siderurgico
  previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 299
  del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451
  del 1994, sono ammessi al trattamento di pensionamento
  anticipato, a far data dal 1^ gennaio 1995, con i benefici
  indicati dal medesimo comma, i lavoratori non inclusi negli
  elenchi dei soggetti beneficiari previsti dall'articolo 4 del
  decreto interministeriale di attuazione della legge n. 451 del
  1994 emesso in data 7 dicembre 1994  (Gazzetta Ufficiale
  del 13 dicembre 1994), che:
       dipendenti alla data del 1^ gennaio 1993 dalle imprese
  indicate dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 299
  del 1994, siano stati successivamente licenziati dalle stesse
  e collocate in mobilità ai sensi dell'articolo 7 comma 7 della
  legge n. 223 del 1991;
       abbiano inoltrato domanda di pensionamento nei termini
  previsti dal comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 299
  del 1994;
       non abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in
  vigore della presente legge, di corresponsione anticipata
  dell'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 5,
  della legge 23 luglio 1991 n. 223.
  6. 33.
  Battafarano, Superchi, Cordoni, Turco.
     All'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente
  comma:
     28- bis.  La durata prevista per l'intervento della
  cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui all'articolo
  7, comma 10- ter,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
  148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,
  n. 236, è da intendersi non soggetta al limite di cui
  all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e
  ciò in quanto equiparata alla durata dell'attività
  commissariale svolta in caso di continuazione dell'esercizio
  di impresa di aziende assoggettate alla procedura di
  amministrazione straordinaria".
  6. 9.
  Rebecchi, Battafarano, Innocenti, Angius, Cordoni.
 
                              Pag. 130
 
     All'articolo 6, aggiungere al termine il seguente
  comma:
     28- bis.  All'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 20
  maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti
  modificazioni:
         al primo rigo la frase:  fino al 31 dicembre 1994
  è soppressa;
         al quarto rigo, dopo le parole:  o cooperativa di
  produzione e lavoro  aggiungere le seguenti:  nonché da
  datori di lavoro non imprenditori.
  6. 14.
  Innocenti, Battafarano, Cordoni, Danieli, Lucà, Mussi,
  Pennacchi, Rastrelli, Stanisci, Superchi, Turco, Diana,
  Gatto.
     All'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente
  comma:
     28- bis.  Al comma 17 dell'articolo 5 della legge 19
  luglio 1994, n. 451 è aggiunto il seguente:
     17- bis.  A decorrere dal 1^ gennaio 1995, i
  lavoratori di cui all'articolo 22 comma 7 della legge 23
  luglio 1991, n. 223, operanti nelle zone di cui all'articolo
  6, comma 10 della legge del 19 luglio 1993, n. 236, possono
  usufruire di un ulteriore periodo di indennità di mobilità
  pari alla differenza tra il periodo massimo previsto
  dall'articolo 7 comma 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e
  quello effettivamente fruito alla data del 31 dicembre
  1994.
     All'onere derivante dall'applicazione della presente norma
  si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente
  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
  lavoro.
  6. 16.
  Turco, Battafarano, Innocenti, Diana, Gatto.
     All'articolo 6, aggiungere il seguente comma:
     28- bis.  I lavoratori, che non abbiano potuto
  beneficiare dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7
  della legge 19 luglio 1991, n. 223 in quanto il titolare
  dell'azienda non ha adempiuto ad avviare le procedure per la
  dichiarazione di mobilità ai sensi dell'articolo 4 della
  medesima legge, possono essere inseriti nelle liste su
  iniziativa degli Uffici provinciali del lavoro, previo accordo
  con le organizzazini sindacali e successiva verifica delle
  commissioni regionali per l'impiego.
  6. 17.
  Innocenti, Rastrelli, Angius, Battafarano, Cordoni,
  Danieli, Lucà, Diana, Gatto.
       All'articolo 6 aggiungere al termine i seguenti
  commi:
     "28- bis.  Fino al 31 dicembre 1995, le cooperative di
  produzione e lavoro possono avviare anche nei confronti dei
  soci lavoratori le procedure di mobilità ai sensi e con gli
  effetti delle norme contenute nel Capo II del Titolo I, della
  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed
  integrazioni.
     28- ter.  Qualora il programma di mobilità individui
  profili professionali che coinvolgano soci lavoratori, il
  consiglio di amministrazione deve sottoporre, prima di
  procedere alla comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 4
  della legge 23 luglio 1991, n. 223, il programma stesso
  all'approvazione dell'assemblea che delibera con le
  maggioranze previste per l'assemblea straordinaria".
     All'onere derivante dall'applicazione della presente norma
  si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente
  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
  lavoro.
  6. 18.
                                      Innocenti, Battafarano.
       All'articolo 6 aggiungere al termine il seguente
  comma:
     "28- bis.  Per la prosecuzione nell'ambito
  dell'intervento ordinario nelle aree economicamente depresse,
  di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
 
                              Pag. 131
 
  successive modificazioni ed integrazioni, delle attività di
  studio e di ricerca dell'associazione per lo sviluppo
  dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ è confermato per gli
  anni 1997 e 1998, nella misura di lire 4 miliardi annui, il
  contributo dello Stato in favore dell'associazione predetta,
  cui continua a provvedersi a carico delle disponibilità del
  fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto
  legislativo n. 96 del 1993 e successive modificazioni ed
  integrazioni".
  6. 21.
  Mussi, Turco, Innocenti, Angius, Battafarano, Cordoni,
  Stanisci, Superchi, Lucà, Danieli, Rastrelli, Pennacchi,
  Diana, Gatto.
       All'articolo 6, aggiungere al termine il seguente
  comma:
     "28- bis.  Le disposizioni di cui all'articolo 8 del
  decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge
  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applicano ai lavoratori
  dipendenti dalle imprese industriali produttrici di elettrodi
  carboniosi, di materiali refrattari e relative materie prime
  fermo restando il numero massimo delle unità ammesse al piano
  di pensionamento anticipato di cui alle stesse
  disposizioni".
     All'onere derivante dall'applicazione della presente norma
  si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente
  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
  lavoro.
  6. 31.
  Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
       All'articolo 6, aggiungere al termine il seguente
  comma:
     "28- bis.  Le disposizioni di cui all'articolo 8 del
  decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge
  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applicano ai lavoratori
  dipendenti dalle imprese industriali produttrici di elettrodi
  carboniosi, di materiali refrattari e relative materie prime
  fermo restando il numero massimo delle unità ammesse al piano
  di pensionamento anticipato di cui alle stesse
  disposizioni".
  6. 22.
  Angius, Cordoni, Battafarano, Danieli, Lucà, Pennacchi,
  Rastrelli, Stanisci, Superchi, Turco.
       All'articolo 6, aggiungere il seguente comma:
     "28- bis.  Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto
  legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 683, si
  interpreta nel senso che, ai fini della determinazione del
  diritto alla pensione di anzianità degli operai dipendenti,
  sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un
  requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con
  esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per
  malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione.  L'anno
  di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del
  diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi
  giornalieri, esclusa la contribuzione per malattia e per
  disoccupazione ordinaria.  Per le giornate di contribuzione
  inferiore a 270 riferite ad anni antecedenti il 1^ gennaio
  1984, la rivalutazione con i coefficienti 2.60 e 3,86 di cui
  al comma 12 non può determinare per ciascun anno il
  superamento né delle 270 giornate complessive né delle 156
  giornate utili per il diritto a pensione di anzianità".
  6. 23.
  Battafarano, Stanisci, Innocenti, Cordoni, Pennacchi,
  Zagatti, Diana, Gatto.
       All'articolo 6, aggiungere in fine il seguente
  comma:
     28- bis.  All'articolo 9, comma 9 della legge 23
  luglio 1991, n. 223,  dopo le parole:  i lavoratori di cui
  all'articolo 7, comma 6,  inserire le seguenti:  e comma
  7.
  *6. 35.
                                            Nappi, Bolognesi.
 
                              Pag. 132
 
       All'articolo 6, aggiungere in fine il seguente
  comma:
     28- bis.  All'articolo 9, comma 9 della legge 23
  luglio 1991, n. 223,  dopo le parole:  I lavoratori di cui
  all'articolo 7, comma 6,  aggiungere le parole:  e comma
  7.
  *6. 40.
                                              Cocci, Pistone.
       All'articolo 6, aggiungere il seguente comma:
     28- bis.  All'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,
  n. 223,  aggiungere in fine:  Ai lavoratori di cui al
  presente comma l'indennità di mobilità rimane pari al cento
  per cento del trattamento straordinario di integrazione
  salariale.
  *6. 36.
                                            Nappi, Bolognesi.
       All'articolo 6, aggiungere in fine il seguente
  comma:
     28- bis.  All'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,
  n. 223,  alla fine del comma aggiungere le parole:  Ai
  lavoratori di cui al presente comma l'indennità di mobilità
  rimane pari al cento per cento del trattamento straordinario
  di integrazione salariale.
  *6. 39.
                                              Cocci, Pistone.
       All'articolo 6, aggiungere in fine il seguente
  comma:
     28- bis.  Agli oneri derivanti dall'applicazione del
  comma 28- ter,  valutato in lire 32,5 miliardi, si
  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, nel
  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale.
  6. 37.
                                            Nappi, Bolognesi.
     All'articolo 6, aggiungere, in fine, i seguenti
  commi:
     "28- bis.  In deroga a quanto disposto
  dall'articolo 16, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
  nei confronti dei lavoratori il cui licenziamento sia stato
  intimato prima dell'11 agosto 1991 ed abbia avuto una
  decorrenza successiva al 10 agosto 1991, trovano applicazione
  le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della
  legge 23 luglio 1991, limitatamente a coloro che siano stati
  licenziati da imprese operanti nelle aree di cui al testo
  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
  marzo 1978, n. 218, ovvero in circoscrizioni con un tasso di
  disoccupazione che, alla data del licenziamento, risultava
  superiore a quello medio nazionale.
     "28- ter.  Le prestazioni spettanti in applicazione
  del precedente comma 1, saranno concesse subordinatamente alla
  presentazione, da parte di ciascun interessato, ed entro il
  termine di decadenza di sessanta giorni dall'entrata in vigore
  del presente provvedimento di legge, di specifica domanda da
  avanzare direttamente all'ufficio INPS territorialmente
  competente in relazione alla residenza del richiedente.
     "28- quater.  Le prestazioni di cui ai punti 1) e
  2) avranno decorrenza dall'ottavo giorno successivo a quello
  da cui ha avuto effetto il licenziamento a suo tempo
  disposto.
     "28- quinquies.  Agli oneri derivanti
  dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
  del bilancio triennale 1995-1997, nel capitolo 6856 dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
  all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
  6. 38.
                                            Nappi, Bolognesi.
 
                              Pag. 133
 
     Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
                      "Art.  6- bis.
            (Norme di interpretazione autentica).
       Nelle possibilità di deroga dal campo di applicazione
  dell'articolo 2112 del codice civile previste dall'articolo 47
  della legge n. 428/90 sono comprese le aziende ammesse al
  concordato preventivo per cessione dei beni, nell'ipotesi in
  cui la società oltre ad essere stata ammessa al concordato
  preventivo abbia altresì stabilito l'immissione in
  liquidazione".
  6. 01.
                             Innocenti, Battafarano, Cordoni.
     Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
                      "Art.  6- bis.
     1.  La mancata attivazione, da parte del datore di
  lavoro della procedura di cui all'articolo 4 della legge
  223/91 non comporta la perdita da parte dei lavoratori
  interessati del diritto a percepire l'indennità di mobilità.
  Tale procedura potrà essere attivata presso gli Uffici
  provinciali del lavoro, direttamente su domanda dei lavoratori
  interessati, anche tramite le rispettive organizzazioni
  sindacali".
  6. 02.
  Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
     Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
                      "Art.  6- bis.
     1.  Per i dipendenti delle aziende in amministrazione
  straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26
  convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, giuste le
  previsioni della legge 19 luglio 1993, n. 236, articolo 7
  comma 10- ter,  la durata del trattamento di cassa
  integrazione speciale dovrà essere disposta, in deroga a
  quanto previsto dalla legge 223/91, per tutto il periodo di
  autorizzazione alla continuità dell'esercizio di impresa, con
  corrispondente riduzione del trattamento di mobilità per i
  periodi eccedenti le previsioni di cui all'articolo 1, comma 9
  della legge 223/91".
  6. 03.
  Cocci, Bertinotti, Galdelli, Voccoli, De Angelis.
       Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
                      "Art.  6- bis.
                    (Ritenuta alla fonte)
     1.  All'articolo 23, comma 2, del decreto del Presidente
  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera
  d)  è aggiunta la seguente lettera:
         e)  sulla corresponsione dell'indennità di mobilità
  di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sulla corresponsione
  del trattamento di integrazione salariale nonché
  sull'indennità di disoccupazione ordinaria".
  6. 04.
                                                     Cordoni.
 
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