| (Istituzione dell'albo dei bibliotecari).
1. E' istituito l'albo dei bibliotecari.
2. La professione di bibliotecario può essere esercitata
solo dagli iscritti nell'albo.
3. I bibliotecari iscritti nell'albo sono soggetti alla
disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.
4. Il titolo di bibliotecario spetta esclusivamente a
coloro che sono iscritti nell'albo.
5. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di bibliotecario è disciplinato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da emanare entro dodici mesi
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dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Sono ammessi all'esame di Stato coloro che abbiano
conseguito la laurea in conservazione dei beni culturali,
indirizzo archivistico e librario, area della biblioteconomia
o area della documentazione ovvero abbiano conseguito la
laurea in lettere, filosofia, lingue e letterature straniere,
sociologia, giurisprudenza, scienze politiche, scienze
matematiche, fisiche e naturali e abbiano conseguito il
diploma presso la Scuola speciale per archivisti e
bibliotecari o presso le apposite scuole di
specializzazione.
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