| (Iscrizione nell'albo
in sede di prima applicazione).
1. L'iscrizione nell'albo è consentita su domanda da
presentarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 16:
a) ai professori universitari di ruolo, fuori ruolo
e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline
biblioteconomiche e bibliografiche nelle università o in
strutture pubbliche deputate alla ricerca scientifica, nonché
ai ricercatori e
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assistenti universitari in discipline biblioteconomiche e
bibliografiche;
b) a coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un
posto di ruolo presso lo Stato, enti pubblici e istituzioni di
diritto pubblico con un'attività di servizio bibliotecario,
per l'accesso al quale sia stato loro richiesto il diploma di
laurea;
c) ai laureati che per almeno quattro anni abbiano
svolto effettivamente attività di cui all'articolo 13 come
dipendenti di enti e istituzioni pubbliche e private;
d) ai laureati che per almeno quattro anni abbiano
svolto effettivamente a titolo di collaborazione esterna o
consulenza attività di cui all'articolo 13 per enti o
istituzioni pubbliche e private.
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