| (Elenco speciale).
1. E' istituito l'elenco speciale ad esaurimento di coloro
che siano in possesso di diploma di scuola secondaria
superiore e svolgano, da almeno quattro anni alla data di
entrata in vigore della presente legge, in sezioni o singoli
servizi di una biblioteca o sistema bibliotecario:
a) attività di catalogazione, indicizzazione e
classificazione di materiale librario e documentario e di
riproduzioni fotografiche, registrazioni magnetiche,
audiovisive ed informatiche;
b) servizi di consultazione, di prestito, di
informazioni bibliografiche e di realizzazione di programmi di
istruzione degli utenti;
c) le procedure necessarie all'acquisizione del
materiale librario e documentario su qualsiasi supporto.
2. Gli iscritti nell'elenco speciale possono svolgere le
attività di cui al comma 1 solo in qualità di dipendenti
presso le strutture di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
f).
3. La domanda di iscrizione nell'elenco speciale deve
essere presentata entro sei
Pag. 18
mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della
commissione di cui all'articolo 16.
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