| (Tenuta dell'albo professionale
dei bibliotecari).
1. Per la tenuta dell'albo professionale dei bibliotecari è
istituita una commissione nominata con decreto del Ministro di
grazia e giustizia.
2. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e
giustizia ed è composta da un magistrato d'appello che la
presiede, da due membri appartenenti al personale dirigenziale
o equiparato di biblioteche pubbliche statali e di altre
pubbliche amministrazioni e da due professori universitari
nelle discipline biblioteconomiche e bibliografiche, designati
dal Consiglio universitario nazionale. Sono addetti
all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e
giustizia.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa
le veci il membro più anziano per età. La commissione delibera
con la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente o
chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di
parità prevale il voto del presidente.
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