| (Perizie e incarichi).
1. L'autorità giudiziaria conferisce le consulenze e le
perizie sulle materie oggetto delle professioni di archeologo,
storico dell'arte, archivista storico-scientifico e
bibliotecario agli iscritti negli albi delle predette
professioni, a modifica di quanto previsto dal primo comma
dell'articolo 9 della legge 20 novembre 1971, n. 1062.
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2. Le pubbliche amministrazioni, nei casi eccezionali in
cui affidino ad estranei incarichi di cui al comma 1, debbono
avvalersi delle prestazioni di iscritti negli albi.
3. Le pubbliche amministrazioni, le istituzioni ed i
privati, per quanto riguarda i servizi di loro competenza,
devono attribuire le funzioni che formano oggetto delle
professioni di cui alla presente legge a iscritti negli albi,
fatte salve le funzioni già attribuite o in corso di
attribuzione alla data di entrata in vigore della presente
legge da parte di pubbliche amministrazioni e istituzioni
culturali private per la gestione dei beni culturali di
rispettiva proprietà o pertinenza.
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