| 1. La retribuzione minima garantita, uguale per tutti i
lavoratori dei settori pubblico e privato, è provvisoriamente
costituita dal conglobamento della indennità di contingenza o
di altre indennità analoghe maturate sino alla data di entrata
in vigore della presente legge per la quota fissa di cui alla
lettera a) dell'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 1^ febbraio 1986, n. 13, con il livello medio
delle retribuzioni minime tabellari vigenti.
2. Dopo due anni dall'applicazione del disposto di cui al
comma 1 la retribuzione minima garantita sarà determinata a
seguito di accordi stipulati, con periodicità triennale, tra
le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale presenti nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro o nel Consiglio superiore
della pubblica amministrazione, le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e il Governo.
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