| (Sanzioni disciplinari).
1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o
mancanza nell'esercizio della professione, con particolare
riguardo alla violazione della normativa di tutela sui beni
culturali, e che comunque si comporti in modo non conforme
alla dignità o al decoro professionale, a seconda della
gravità del fatto, può essere inflitta da parte della
commissione per la tenuta dell'albo una delle seguenti
sanzioni disciplinari:
a) avvertimento;
b) censura;
c) sospensione dall'esercizio professionale per un
periodo non superiore a un anno;
d) radiazione.
2. La radiazione è pronunciata di diritto quando
l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato
condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato
non colposo.
3. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza
la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito
a presentarsi, entro un termine che non può essere inferiore a
trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere
sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un
legale.
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4. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni
all'interessato.
5. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai
commi 3 e 4 avvengono mediante affissione del provvedimento
per dieci giorni all'albo del comune di ultima residenza
dell'interessato.
6. Contro le deliberazioni che hanno irrogato le sanzioni
di cui al comma 1 può essere, entro trenta giorni dalla
comunicazione, proposto ricorso al tribunale amministrativo
regionale.
7. In caso di radiazione dall'albo l'interessato, su sua
domanda, è reiscritto al medesimo qualora abbia ottenuto la
riabilitazione ai sensi delle norme del codice di procedura
penale.
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