| 1. La Federazione italiana della caccia, di cui
all'articolo 5, primo comma, numero 23), della legge 16
febbraio 1942, n.426, ed all'articolo 27, comma 1, numero 6),
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986,
n.157, perde la qualità di organo del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) e di federazione sportiva nazionale,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
| |